Con una norma ad hoc contenuta nel decreto “Sostegni” (varato dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021), il legislatore, differisce, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, il termine finale della sospensione, disciplinata dall’art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020 (decreto Rilancio), degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti incaricati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di

stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Il decreto in commento, ricordiamo, contiene nuove ed ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.

Sospensione pignoramento stipendi: dal decreto Rilancio al decreto Sostegni

L’art. 152 del decreto Rilancio, sospendeva (dal 2 marzo 2020) fino al 31 agosto 2020 la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell’agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Successivamente, in considerazione del perdurare dell’emergenza Covid-19 e, quindi, al fine di dare continuità di sostegno a lavorati e famiglie, il legislatore è intervenuto con il prorogare più volte il suddetto termine. In dettaglio:

  • l’art. 99 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha prorogato il termine dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020
  • il termine è stato poi prorogato dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 1-bis, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, comma 2)
  • l’art. 1 del decreto legge n.3 del 2021 ha spostato il termine dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021
  • l’ultima proroga è stata opera del comma 3 art. 22 bis del decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. decreto Milleproroghe) che ha prorogato la data al 28 febbraio 2021.

Ora il decreto Sostegni fissa l’ulteriore proroga dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021.

Pertanto, il datore di lavoro, nel periodo di sospensione (2 marzo 2020 – 30 aprile 2021), non deve effettuare le relative trattenute (di pignoramento) che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° maggio 2021.

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