FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, rispondendo ad un quesito di un proprio lettore, ha fornito utili chiarimenti relativamente alla dichiarazione delle spese sanitarie.

In contribuente, sostanzialmente, chiede all’Agenzia delle entrate se tali spese riportate sotto la voce “non tracciato” o “informazione non comunicata” siano comunque detraibili. Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.

Detrazioni per spese sanitarie quando è necessario pagare con mezzi tracciabili

Iniziamo col dire che, le spese sanitarie sono detraibili dall’Irpef per una percentuale della spesa sostenuta pari al 19 per cento, ma è prevista una franchigia 129,11 euro.

In altre parole, è detraibile soltanto la spesa eccedente tale importo.

Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare tali spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.

La detrazione può essere fruita solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute o nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Ad ogni modo, ai fini del quesito posto in argomento, è fondamentale chiarire che la legge di bilancio 2020 ha previsto che la detrazione del 19% delle spese sanitarie (e non solo), è fruibile soltanto se il pagamento viene effettuato con sistemi di pagamento tracciabili.

Tuttavia, così come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate, “il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.

Cosa significa la dicitura “non tracciato” o “informazione non comunicata” presente nella dichiarazione precompilata?

Appurato che non sempre è necessario effettuare il pagamento con mezzi tracciabili per ottenere le detrazioni relative alle spese sanitarie, cerchiamo di capire cosa significano le diciture “non tracciato” e “informazione non comunicata”.

I soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria devono comunicare anche la modalità con cui è avvenuto il pagamento.

Se le stesse non sono state riportate nella dichiarazione precompilata, il contribuente può comunque indicarle tra gli oneri detraibili; ovviamente, soltanto dopo aver verificato la regolarità dei documenti giustificativi.

Ad ogni modo, le spese per farmaci riportate sotto la dicitura “non tracciato” oppure “informazione non comunicata” sono comunque detraibili.