Tra ritocchi e revisioni drastiche, i bonus connessi agli interventi edilizi sono perlopiù rimasti al loro posto nel corso delle ultime due legislature. E questo nonostante l’avvicendarsi dei governi sia stato piuttosto frequente.

Nonostante questo, alcuni aspetti continuano a essere controversi. O quantomeno non del tutto chiari, specie in relazione agli interventi previsti su scale generale rispetto a un singolo edificio. Ad esempio, per essere applicato a un contesto condominiale, il Superbonus richiede il consenso generalizzato dei residenti. Allo stesso tempo, in tale contesto, può essere possibile per i singoli condomini apportare delle modifiche interne da accodare agli interventi cosiddetti “trainanti”.

Meno chiaro, tuttavia, è il principio contrario. Ossia se uno solo dei residenti possa, esprimendo parere negativo, mettere a repentaglio l’intero intervento previsto. E non solo nel contesto ampio del Superbonus, che prevede un aggiornamento generale dell’edificio, ma anche in una dimensione più ridotta dell’adeguamento edilizio, come il rinnovo degli infissi.

Va da sé che i continui colpi di volante abbiano abbondantemente compromesso l’efficacia su larga scala delle agevolazioni edilizie più importanti. E questo nonostante una richiesta piuttosto corposa, che ha portato, a seguito degli stop alle cessioni, all’importo di qualche miliardo il totale dei crediti incagliati. Segno evidente che, in fondo, il restyling strutturale degli edifici sia stata una carta ghiotta da giocare per i contribuenti ordinari, invogliati proprio dalle modalità di fruibilità dei bonus stessi.

Per gli stessi motivi, tuttavia, si è assistito a un rallentamento, proprio nel momento in cui è apparso chiaro che, a fronte di problematiche burocratiche praticamente quasi certe, il rischio fosse quello di un aggravio piuttosto che di un vantaggio. Anche per questo, nel momento in cui si sceglie di procedere, qualche ripensamento deve essere messo in conto.

Cambio degli infissi: come funziona l’agevolazione e cosa succede se un condomino si oppone

L’obiettivo delle detrazioni fiscali su scala pluriennale è stato il vantaggio che il Superbonus e le altre misure simili si proponevano di perseguire.

Anche per questo le agevolazioni sono state destinate a contesti ampi, come quelli condominiali. E, peraltro, è stato via via decretato come anche dei bonus paralleli potessero essere cavalcati grazie all’onda di quelli maggiori, dal Super all’Ecobonus.

La detrazione fiscale, tuttavia, si pone in modo diverso a seconda di chi usufruisce dell’agevolazione, oscillando su percentuali variabili in base a fattori quali la capienza fiscale e, chiaramente, il reddito. Anche per questo, nel momento in cui si agisce in forma comunitaria, le differenti condizioni potrebbero favorire alcuni contribuenti a discapito di altri. La questione della potenzialità reddituale, infatti, impone la disposizione di somme di partenza in grado di coprire i costi da portare poi in detrazione. Un meccanismo radicalmente diverso dalle pratiche di cessione del credito.

In questo senso, la differenza nei vari regimi fiscali n un contesto condominiale costituisce una delle variabili più importanti. In ambito condominiale, fa rilievo in primi quali siano le componenti facenti capo unicamente al condominio. Un aspetto lasciato intatto dalle varie modifiche apportate ai bonus edilizi, incluso quello legato alla sostituzione degli infissi. In relazione alla sostituzione di tali componenti, trattandosi di elementi riconducibili all’ambito non condominiale (o almeno non del tutto), l’assemblea dei condomini non può decretare, di per sé, la sostituzione totale laddove il proprietario si opponga.

Diverso il discorso relativo alle parti comuni, per le quali la maggioranza potrebbe essere sufficiente. Nondimeno, qualora si decidesse di procedere alla sostituzione degli infissi, il condomino non è tenuto all’obbligo di rivolgersi alla ditta scelta dall’amministratore condominiale. Gli unici obblighi, dunque, sarebbero verso la ditta competente piuttosto che nei confronti del condominio.

Riassumendo…

  • La componente condominiale va distinta da quella relativa unicamente al singolo proprietario nell’ambito di qualsiasi agevolazione edilizia;
  • in caso di sostituzione degli infissi, il condomino può opporsi. In caso di accettazione, inoltre, non è tenuto a rivolgersi alla ditta scelta dal condominio;
  • gli unici obblighi, sarebbero nei confronti della ditta.