L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 371 del 24 maggio 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla rilevanza del rimborso delle spese per la connettività a internet ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente in smart working. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante è una società tra professionisti che intende avviare un programma di smart working, rimborsando a ciascun lavoratore dipendente il costo della connessione internet, al fine di consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto.


Ciò premesso, la società chiede all’Agenzia delle entrate chiarimenti in merito alla rilevanza di tale rimborso spese ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Smart working, il rimborso del canone internet può essere fiscalmente rilevante

Salvo alcuni casi, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del TUIR, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente.
Ad ogni modo, con la risoluzione 20 giugno 2017, è stato chiarito che:

“i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente”.

Nel caso prospettato dall’Istante, il rimborso non è relativo al solo costo riferibile all’esclusivo interesse del datore di lavoro. L’istante, infatti, rimborserebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l’attivazione e per i canoni di connessione ad internet.
Inoltre, il contratto non è scelto e stipulato dal datore di lavoro, il quale si limita solamente a rimborsarne i costi.
Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ritiene che, in questo caso, il costo relativo ai canoni internet che la società intende rimborsare al dipendente, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

 

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