L’Agenzia Entrate Riscossione, entro il 30 settembre 2023, terminerà la notifica della comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda sanatoria cartelle. Questa prima trance di risposta interessa coloro che hanno fatto domanda di adesione entro lo scorso 30 giugno 2023.

Per coloro che, invece, al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni, la domanda scade il 30 settembre 2023 e la risposta (accoglimento o rigetto) arriverà entro il 31 dicembre 2023.

I 5 possibili codici esito

La risposta alla domanda di adesione alla sanatoria cartelle può essere parziale, totale o anche di rigetto.

In quest’ultima ipotesi saranno indicate anche le motivazioni.

La prima cosa da visionare della comunicazione è il codice esito della richiesta di adesione alla rottamazione cartelle. Tale codice si trova il alto a sinistra della comunicazione (sotto il codice a barre presente anch’esso in altro a sinistra). In dettaglio il codice esito può essere uno tra i seguenti:

  • AT – Accoglimento totale della richiesta: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Definizione agevolata;
  • APAccoglimento parziale della richiesta santoria cartelle: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e in parte “non definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Definizione agevolata;
  • AD – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto, nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di Definizione agevolata;
  • AX – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto, nella lettera non è indicato l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata. Sono invece presenti debiti in parte “non definibili” per i quali è indicato l’importo da pagare;
  • RI – Rigetto: i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata non sono “definibili” e nella lettera è dunque indicato l’importo da pagare.

Sanatoria cartelle, cosa legge nella comunicazione di accoglimento

In caso di accoglimento totale della sanatoria cartelle, in alto a sinistra della lettera ricevuta si troverà scritta, ad esempio, una dicitura del tipo:

Documento rif.

AT – 02890202300861889195

Dove “AT” è il codice esito. Saranno poi indicati gli estremi della domanda di sanatoria. Quindi, data di presentazione e numero di protocollo.

Sarà indicato l’importo del debito residuo per il quale si è chiesta la rottamazione e sarà indicato l’importo dovuto a seguito della definizione agevolata. Quindi, l’importo che si sarebbe dovuto pagare senza la sanatoria e quello dovuto, invece, a seguito della sanatoria.

In questo modo, il contribuente riesce a capire quanto sia effettivamente il suo risparmio aderendo alla definizione agevolata.

È poi riportato il piano di pagamento, in funzione di quanto scelto in sede di domanda. Dunque, unica soluzione o rate (massimo 18 rate) e per ogni pagamento è riportata la scadenza. Viene anche evidenziato che per ogni scadenza ci sono 5 giorni di tolleranza per pagare e che se non si paga entro tali 5 giorni, anche una sola rata, si decade dal beneficio della rottamazione.

Sono allegati i bollettini di pagamento (massimo i primi 10) e sono elencate le modalità di pagamento. Gli altri bollettini della sanatoria cartella saranno inviati prima della scadenza dell’undicesima rata.

Viene altresì ricordato, che per carichi (debiti) per i quali non si intende effettuare il pagamento, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione, nei termini di legge, dovrà riprendere l’attività di recupero coattivo.