Entro domani dovrà essere versato il saldo Iva 2022, le tempistiche per pagare sono diverse, tuttavia potrebbe accadere che il contribuente effettui solo dei versamenti parziali o non versi nulla rispetto alla data del 16 marzo; detto ciò, dopo il 16 marzo entrano in gioco le regole in materia di ravvedimento operoso.

A ogni modo, per chi versa, il pagamento dovrà essere effettuato in F24 direttamente dal contribuente oppure tramite intermediario. Si ponga attenzione al fatto che, nel caso di utilizzo di crediti in compensazione oppure in caso di modello F24 a saldo zero, l’F24 dovrà essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate(Fisconline o Entratel); negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.

Saldo Iva. Versamento entro domani

Come già visto in precedenza, per pagare il saldo Iva,  il contribuente può scegliere tra (Fonte portale Agenzia delle entrate):

  • il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
  • la rateizzazione, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare sempre in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi (30 giugno) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
  • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – Iva annuale saldo.

Saldo Iva 2022. Dopo il 16 marzo scatta il ravvedimento operoso

Una volta passata  la data del 16 marzo, senza aver effettuato il pagamento o in caso di pagamenti parziali, entra in gioco la possibilità di regolarizzare il pagamento tramite il c.

d ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso, ex art.13 del D.Lgs 472/1997, consente al contribuente di regolarizzare gli omessi o carenti versamenti oppure altre violazioni commesse, versando, oltre all’imposta, gli interessi al tasso legale nonché la sanzione prevista per la violazione commessa.

Attenzione, la sanzione non andrà versata in misura piena, ma sarà ridotta a seconda della tempistica con la quale l’omesso versamento o il mancato adempimento viene effettuato rispetto alla sua scadenza originaria.

Per l’omesso o il carente versamento, il Fisco (e non solo) , può irrogare la seguente sanzione (art. 13 D. Lgs. n. 471 del 1997):

  • 1% (dell’imposta non pagata) per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
  • 15% (dell’imposta non pagata) se il versamento è effettuata tra il 15° e il 90° giorno successivo;
  • 30% (dell’imposta non pagata)) se il versamento avviene dopo i 90 giorni di ritardo.

Grazie al ravvedimento, il contribuente potrà versare una di queste sanzioni (a seconda del tempo che trascorre dalla scadenza originaria del versamento rispetto al momento in cui lo stesso è effettuato) in misura ridotta.

Dal ravvedimento sprint al ravvedimento lungo

A seconda del momento in cui si decide di sistemare l’omesso o il carente versamento, si distingue tra diverse forme di ravvedimento (art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997).

In particolare, si parla di:

  • Ravvedimento sprint;
  • Ravvedimento breve;
  • Ravvedimento intermedio;
  • Ravvedimento lungo;
  • Ravvedimento lunghissimo.

Ad esempio, grazie al ravvedimento sprint, il contribuente potrà regolarizzare il saldo Iva con una una sanzione pari allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo. Quindi la sanzione massima dovuta, in questo caso è dell’1,4% se ci si ravvede il 14° giorno (0,1% x 14 giorni di ritardo).

Esempio

Il sig. Rossi ha omesso il pagamento del saldo Iva che scadeva il 16 marzo.

L’importo che doveva pagare era di 600 euro. Questi ha deciso di ravvedersi trascorsi 9 gg dalla scadenza originaria. In questa ipotesi i giorni di ritardo sono 9 e quindi la sanzione dovuta sarà pari allo 0,9% (0,1% x 9 giorni). Quindi, la sanzione è 5,40 euro (ossia 600 x 0,9%).