Tra le numerose scadenze che imprese e professionisti devono rispettare nel mese di marzo, spicca il pagamento del saldo Iva 2022. L’acconto doveva essere versato entro lo scorso 27 dicembre. L’adempimento non riguarda, ad esempio, i contribuenti in regime forfetario, quelli che sono nel c.d regime degli ex minimi nonchè i produttori agricoli in regime di esonero. Non versano né saldo né acconto coloro che hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali; hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso.

Detto ciò, vediamo in che modo e con quali tempistiche deve essere pagato il saldo Iva.

Il versamento del saldo Iva

Imprese e contribuenti che presentano la dichiarazione annuale, devono effettuare, entro il 16 marzo, il versamento del saldo Iva.

Il versamento va fatto, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, sempre che l’importo dovuto superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Il versamento Iva può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. in questo caso dovrà applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Saldo Iva. Come pagare?

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo ed è rateizzabile in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 16 marzo
  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).

Nel complesso, il contribuente può scegliere tra (Fonte portale Agenzia delle entrate):

  • il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo
  • la rateizzazione, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
  • versare sempre in un’unica soluzione entro la scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi
  • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – Iva annuale saldo.