Già a partire da domani, coloro che non hanno versato il saldo IMU o l’hanno fatto in misura carente, possono rimediare agli errori grazie al ravvedimento operoso. Versando una sanzione minima a seconda del ritardo con il quale la violazione sarà sanata. Rispetto alla scadenza originaria. La prima strada è quella del ravvedimento sprint ossia la riduzione sanzionatoria meno costosa applicabile nel caso in cui il contribuente provvedi al versamento dell’IMU dovuta entro 14 giorni.

Il ravvedimento del Saldo IMU 2021

Eventuali carenti od omessi versamenti rispetto al saldo IMU scaduto il 16 dicembre, possono essere sanati in ravvedimento operoso, ex art.

13 del D.Lgs 472/1997. Versando il tributo, la sanzione e i relativi interessi. Dal 1° gennaio 2021, il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,01% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020). Per l’anno 2022 il tasso di interesse legale annuo è fissato all’1,25% (DM 13 dicembre 2021). Dunque, ravvedersi costerà di più nel 2022.

Ad ogni modo, la sanziona che si applica agli omessi o carenti versamenti IMU è quella di cui all’art.13 del D.Lgs 471/1997.

Nello specifico, si applica la sanzione del: 30% per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a 90 giorni; 15% per i versamenti con ritardo non superiore a 90 giorni; 1% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo.

Su tali sanzioni operano le riduzioni da ravvedimento operoso, ex art.13 del D.Lgs 472/1997.

Le sanzioni da versare

Nello specifico, le sanzioni da versare in ravvedimento operoso per regolarizzare gli omessi o i carenti versamenti IMU al 16 dicembre sono:

  • 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%), se la regolarizzazione avviene entro i primi 14 giorni dal termine ordinario di scadenza previsto per il versamento (ravvedimento sprint);
  • 1,5% (1/10 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno dal termine ordinario di scadenza previsto (ravvedimento breve);
  • 1,67 % (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza previsto (ravvedimento medio);
  • 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2021(30 giugno 2022 o entro un anno dalla scadenza del versamento se non c’è obbligo di dichiarazione (ravvedimento lungo);
  • 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022 (30 giugno 2023) o se non c’è obbligo di dichiarazione, dopo un anno ma entro 2 anni dalla scadenza del versamento;
  • 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022 o se non c’è obbligo di dichiarazione, oltre due anni dal termine fissato per il versamento;
  • 6% (1/5 del 30%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art.24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.ennaio 1929, n. 4.

In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c’è nuova dichiarazione IMU, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.

 Inoltre, è ammesso anche il ravvedimento oltre l’anno. Grazie all’intervento di cui all’art.10-bis del D.L. 124/2019.