Entro il 16 dicembre deve essere versato il saldo/2° rata IMU. Il versamento deve essere rapportato alle quote a ai mesi di possesso del 2° semestre. Bisogna inoltre verificare se il Comune ha pubblicato le aliquote aggiornate. Nello specifico, bisogna verificare le aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF, alla data del 28 ottobre 2021.

Se il Comune non ha pubblicato nuove aliquote varranno quelle del 2020. Dunque, il saldo da versare al 16 dicembre sarà pari alla prima rata versata al 16 giugno scorso.

Attenzione, il calcolo dell’UMU dovuta per i 2 semestri è indipendente. Per ogni semestre il versamento è effettuato verificando le effettive condizioni, quote e periodi di possesso.

Il saldo IMU al 16 dicembre

Il comma 762 della Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020, dispone che:

in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta’ del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente (.).

Difatti, il conteggio è per semestri indipendenti tra loro.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Quote e mesi di possesso. Ecco come risparmiare

Il calcolo del dovuto per il secondo semestre deve tenere conto di eventuali variazioni intervenute sulle quote e sui mesi di possesso.

A tal proposito, in base a quanto chiarito dal Ministero dell’economia e delle Finanze,  con la circolare del Ministero delle economia e delle finanze del 18 marzo 2020, n° 1/DF :

  • l’imposta e’ dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso,
  • il mese durante il quale il possesso si e’ protratto per piu’ della meta’ dei giorni di cui il mese stesso e’ composto e’ computato per intero.

Come vanno computati i mesi di possesso in caso di trasferimento dell’immobile?

Ebbene, il mese è così computato:

  • il mese di 28 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • di 29 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • 30 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
  • di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Dunque, bisogna fare attenzione a calcolare con precisione il saldo IMU. La corretta applicazione delle suddette regole potrebbe permettere di risparmiare sul versamento da effettuare entro il prossimo 16 dicembre.

Ad esempio, ipotizziamo che un’unita abitativa per la quale è stata pagata la prima rata IMU, dal 2 agosto 2021 è diventata abitazione principale non di lusso. Il Comune non ha pubblicato nuove aliquote IMU. In tale caso, il saldo sarà pari a 1/6 (solo per il mese di luglio) di quanto pagato per il primo semestre.