Il calcolo dell’acconto IMU deve essere effettuato in base alle effettive quote e mesi di possesso del 1° semestre, il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a un solo mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% dell’imposta dovuta su 7 mesi ossia i mesi che vanno da giugno a dicembre.

In sintesi, si è espresso in tal senso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con una FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale. In tal modo sono risolti i diversi quesiti pervenuti in redazione nell’ultimo periodo.

Acconto IMU al 16 giugno

Entro il 16 giungo deve essere versare l’acconto IMU 2021 applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il saldo si versa invece entro il 16 dicembre, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Si ricorda che, dallo scorso anno è in vigore la Nuova IMU frutto della combinazione tra la vecchia IMU e la TASI. Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori. Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.

Il calcolo dell’acconto Imu e le FAQ del MEF: rilevano i mesi di effettivo possesso

Con due FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale,  il Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito alcuni aspetti legati al pagamento dell’acconto Imu 2021 e alla dichiarazione IMU.

Soffermandoci sul primo punto, il chiarimento ha riguardato la corretta determinazione dell’acconto da versare entro il prossimo 16 giugno.

A tal proposito, il comma 762 della Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020, ha disposto che:

in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n.

446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta’ del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente (..).

Il computo dei mesi di possesso

Con la circolare del Ministero delle economia e delle finanze del 18 marzo 2020, n° 1/DF, sulla base del comma 761 era stato chiarito che:

  • l’imposta e’ dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso,
  • il mese durante il quale il possesso si e’ protratto per piu’ della meta’ dei giorni di cui il mese stesso e’ composto e’ computato per intero.

Su tale ultimo punto, il mese è così computato:

  • mese di 28 giorni,  il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • di 29 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • 30 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
  • di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Sulla base di quanto detto finora,  per un immobile acquistato il 1° aprile, l’acconto IMU sarà dovuto per i tre mesi di possesso del primo semestre 2021.

I chiarimenti del MEF

Venendo alla FAQ pubblicata in data 8 giugno, come anticipato sopra, il MEF ritorna sul calcolo dell’acconto IMU.

Nello specifico il quesito posto è il seguente:

Si chiede conferma che il calcolo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021, separatamente per acconto e saldo, si debba effettuare in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell’imposta annua.

Il MEF conferma la soluzione proposta dal contribuente sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

Da qui, è ribadito che:

  • “l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso”;
  • “il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente”.

Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi (da giugno a dicembre).

Del resto, tale aspetto è stato affrontato anche nella circolare n. 1/DF del 2020 laddove, per l’acconto relativo al 2020, è stato chiarito che “… sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762″.

In sintesi il calcolo dell’UMU dovuta per i 2 semestri è indipendente. Per ogni semestre il versamento è effettuato verificando le effettive condizioni, quote e periodi di possesso.

Rimangono fermi gli esoneri previsti in considerazione dell’emergenza covid-19.