La Legge di bilancio 2023, contiene una nuova sanatoria delle cartelle esattoriali con lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro e la rottamazione-quater per quelli di importo superiore. Nel testo attuale della Manovra, viene data la possibilità di aderire alla nuova rottamazione anche a chi aveva espresso adesione alle precedenti sanatorie ma poi non è riuscito a far fronte agli impegni assunti. Si pensi ad esempio a chi ha espresso la volontà di sfruttare la rottamazione-ter ma poi per via della crisi economica legata alla pandemia, non è riuscito a pagare.

Ebbene, il fatto di non aver pagato le precedenti sanatorie non è motivo di esclusione dalla nuova rottamazione-quater.

La rottamazione-quater. Cosa prevede la Legge di bilancio 2023?

L’art.47 della bozza della Legge di bilancio 2023, prevede la c.d. rottamazione-quater.

Possono essere oggetto di rottamazione i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. E’ oggetto di sanatoria il singolo debito indicato nella cartella o nell’accertamento esecutivo (se già affidato per il recupero all’Agente della riscossione). Possono essere rottamati anche gli avvisi di addebito INPS.

A ogni modo, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti sedici rate di 18, devono essere versate nei 4 anni successivi, alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

Rottamazione quater anche per chi non ha pagato le rate delle precedenti sanatorie

Come detto in premessa, può sfruttare la  rottamazione quater, risparmiando su quanto riportato nella cartelle,  anche chi aveva espresso adesione alle precedenti sanatorie ma poi non è riuscito a far fronte agli impegni assunti.

In particolare, possono essere oggetto di rottamazione-quater, anche i debiti oggetto di precedenti rottamazioni o  “saldo e stralcio” (art. 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018), anche se, con riferimento a essi, si è determinata l’inefficacia della relativa definizione agevolata.

Dunque, sì alla rottamazione quater per chi ha aderito e poi è decaduto dalla seguenti sanatorie:

  • articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
  • articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
  •  articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
  • articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Dunque, il fatto di non aver pagato le rate o l’unica rata delle precedenti sanatorie non preclude l’accesso alla rottamazione-quater. Con buona pace di tutti coloro che sono stati puntuali nei pagamenti a costo di grandi sacrifici.