Nella Legge di bilancio 2023, c’è la nuova rottamazione-quater, potranno essere oggetto di sanatoria i singoli debiti  relativi al periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2022. Per aderire alla nuova rottamazione, i contribuenti dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER. Una volta presentata si innescano una serie di effetti positivi a cascata in favore del contribuente. Ad esempio, la presentazione dell’istanza comporta il divieto in capo all’ADER di avviare nuove procedure cautelari quali il fermo amministrativo nonché le ipoteche.

Detto ciò, vediamo quali sono tutti gli effetti legati alla presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione-quater prevista nella Legge di bilancio 2023.

La rottamazione-quater nella Legge di bilancio 2023

Possono essere oggetto di rottamazione i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. E’ oggetto di sanatoria il singolo debito indicato nella cartella o nell’accertamento esecutivo (se già affidato per il recupero all’Agente della riscossione). Possono essere rottamati anche gli avvisi di addebito INPS. Sempre se l’ADER sia già stata incaricata per il recupero degli importi in esso indicati.

Chi decide di aderire alla rottamazione-quater, potrà pagare gli importi dovuti:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti sedici rate di 18, devono essere versate nei 4 anni successivi, alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

Gli effetti dell’adesione alla rottamazione-quater

L’istanza di adesione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2023.

La presentazione dell’istanza produce una serie di vantaggi in capo al contribuente che possono essere di seguito riassunti (vedi relazione illustrativa Legge di bilancio 2023):

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008.;
  • per le imprese, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC (necessario per partecipare ad appalti pubblici) con la sola presentazione dell’istanza di adesione.

Dunque, la scelta di sfruttare la nuova rottamazione-quater porta tutta una serie di vantaggi per il contribuente.

Vantaggi che però vengono meno in caso di carente o omesso pagamento delle suddette rate o dell’unica rata; si decade dalla rottamazione anche se si paga con più di 5 giorni di ritardo.

Una volta che si decade dalla rottamazione-quater,  i versamenti effettuati sono considerati solo a titolo di acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo; in tal caso, l’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero coattivo del debito residuo. Potrà avviare, dunque, nuove procedure cautelari o esecutive.