Potrebbe accadere che il contribuente con limitata disponibilità economica, si renda conto di non riuscire a pagare tutti i debiti rispetto ai quali l’Agenzia delle entrate-riscossione ha approvato la sanatoria.

Una volta presentata domanda di rottamazione-quater e ricevuta la lettera di risposta dell’ADER, è possibile scegliere quali debiti pagare e quali no?

Così come avvenuto per le precedenti rottamazioni delle cartelle, a breve potrebbe essere attivato un servizio (ContiTu) che permette al contribuente di scegliere cosa pagare e cosa non pagare.

Fermo restando che, rispetto ai debiti per i quali il contribuente, pur avendo l’ok alla sanatoria, ha deciso di non versare nulla, l’Agenzia delle entrate potrà riprendere con la sua attività di riscossione: fermi amministrativi, ipoteche pignoramenti, ecc.

La rottamazione-quater. Dalla verifica dei debiti rottamabili alla risposta dell’Agenzia delle entrate

Chi vuole aderire alla sanatoria deve presentare istanza entro il prossimo 30 aprile.

La domanda può essere presentata: tramite la propria area riservata del sito ADER, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare della sanatoria; in area pubblica ossia senza credenziali e preventiva registrazione al sito, compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).

Prima di presentare la domanda, il contribuente può prendere visione delle cartelle rispetto alle quali può ricorrere alla sanatoria. Ciò è possibile grazie al servizio “prospetto informativo“.

Grazie al prospetto informativo, chi vuole sfruttare la rottamazione-quater, ottiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere rottamate. Allo stesso tempo può conoscere l’importo dovuto.

Nel Prospetto non sono conteggiati i diritti di notifica e le spese perle procedure esecutive già attivate. Nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.

Tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di rottamazione-quater (vedi comunicazione delle somme dovute).

L’elenco delle cartelle rottamabili, si può avere anche senza SPID.

Rottamazione-quater, la risposta dell’ADER. La “comunicazione delle somme dovute”

Una volta presentata l’istanza, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente una “Comunicazione delle somme dovute”:

  • di accoglimento della richiesta di rottamazione, contenente: l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”); la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; i moduli di pagamento precompilati; le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente o,
  • di diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

Il servizio conti tu. Anche per la rottamazione-quater?

Una volta ricevuta la risposta positiva dell’Agenzia delle entrate-riscossione, il contribuente potrebbe rendersi conto di non riuscire a pagare tuti i debiti rispetto ai quali è stato ammesso alla sanatoria. Posto che, è sempre meglio presentare più istanze separate, così come avvenuto per le precendenti finestre di rottamazione (vedi rottamazione-ter), è molto probabile che a breve sarà attivato il servizio ContiTU.

Grazie a tale servizio, è possibile scegliere di pagare con la rottamazione solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”.

Non è ancora certo che tale possibilità venga replicata anche rispetto a coloro i quali hanno aderito alla rottamazione-quater. Nelle prossime settimane sapremo dirvi sicuramente qualcosa in merito.