La rottamazione-quater ossia la sanatoria delle cartelle 1° gennaio 2000-30 giugno 2022, è una delle novità più attese della Legge di bilancio 2023. Infatti, i contribuenti non vogliono farsi scapare la possibilità di sanare i propri debiti con il Fisco e con le altre amministrazioni a condizioni molto vantaggiose. In particolare, il contribuente, privato, professionista o impresa, può regolarizzare la propria posizione pagando l’imposta/tassa/tributo. Nonché le spese di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

A tale somme vanno aggiunti gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria. Non dovranno essere pagate: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto. Gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Dunque, rispetto alle precedenti sanatorie, con la rottamazione-quater il contribuente ha un risparmio maggiore. Ciò considerato che non deve pagare gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Nonché l’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Detto ciò sempre rispetto alle precedenti rottamazioni, sembrano diverse le disposizioni che regolano le conseguenze in caso di mancato pagamento delle rate alle scadenze previste.

La rottamazione-quater

Per aderire alla rottamazione-quater, il contribuente deve presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate riscossione, ADER, entro il 30 aprile 2023.

Una volta presentata l’istanza, comunque ritrattabile, entro il 30 giugno, l’ADER, dovrà comunicare al debitore gli importi da versare ai fini della rottamazione, con l’individuazione dei debiti rispetto ai quali è stato ammesso alla sanatoria. Tecnicamente l’ADER invia al contribuente la “comunicazione delle somme dovute”, con i bollettini di pagamento.

Da qui, il pagamento del debito può essere effettuato in due modi:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • nel numero massimo di diciotto rate. La prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti sedici rate di 18, devono essere versate nei 4 anni successivi, alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

Possibile una nuova rateazione se non si paga?

Ad analizzare il testo attuale della Legge di bilancio 2023, rispetto alla precedenti sanatorie, sembrano differenti le disposizioni che regolano le conseguenze in caso di mancato pagamento delle rate alle scadenze previste.

Infatti, il comma 14 dell’articolo 47 dispone quanto segue:

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il paga- mento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto del- l’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non de- terminano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Da qui, non sembrano essere previste preclusioni all’accesso a rateazioni ordinarie, ex art.19 del DPR 602/73 per i debiti ammessi alla rottamazione-quater e rispetto ai quali il contribuente non riuscirà a pagare le rate.

Non è escluso che nel testo finale della Legge di bilancio 2023, possa essere inserito un richiamo all’articolo 19. Tale articolo dispone che in caso di decadenza per inadempienza:

  • per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
  • per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

Su tale ultimo punto, la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Non rimane che attendere il testo finale della Legge di bilancio 2023.