Ter, Quater, cinquina! Sarà la vicinanza al Natale e all’atmosfera festiva, ma la battuta sul fatto che il Governo stia quasi giocando a tombola è ormai d’obbligo.

Nella Legge di bilancio 2023 c’è infatti la rottamazione-quater. Dunque, il Governo offre a privati e imprese una nuova sanatoria delle cartelle, consentendo di chiudere la partita con il Fisco o con altre amministrazioni risparmiando un bel po’, rispetto al debito indicato nella cartella esattoriale.

Questa volta, il periodo temporale interessato dalla rottamazione-quater è più lungo, infatti, è coperto tutto il periodo che va dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022.

Anche per questa finestra di rottamazione, chi vorrà aderire, dovrà presentare apposita istanza di adesione entro una data precisa nonché rispettare le date di pagamento delle singole rate. Anche l’Agenzia delle entrate della riscossione dovrà effettuare alcuni adempimenti entro termini ben precisi.

Detto ciò, vediamo tutte le principali scadenze della rottamazione-quater che entrerà in vigore dopo che la Legge di bilancio sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L’approvazione finale dovrà avvenire entro fine anno.

La Rottamazione-quater

La rottamazione quater riguarderà  i singoli debiti  affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. E’ oggetto di sanatoria il singolo debito indicato nella cartella o nell’accertamento esecutivo (se già affidato per il recupero all’Agente della riscossione). Possono essere rottamati anche gli avvisi di addebito INPS. Sempre se siano stati già affidati all’ADER per il recupero.

La presentazione dell’istanza di adesione comporta una serie di vantaggi per il contribuente.

Ad esempio, come già previsto per la rottamazione-ter:

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi ex art-28-ter del DPR 602/73, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f);
  • ecc.

Tutte le scadenze.
Dalla presentazione dell’istanza al pagamento delle rate

Il contribuente che decidere di aderire alla rottamazione-quater, dovrà presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate-riscossione. In particolare, il termine per la presentazione dell’istanza è il 30 aprile 2023.

Da qui, entro il 30 giugno, l’ADER, dovrà comunicare al debitore i debiti rispetto ai quali è stato ammesso alla rottamazione; con la “comunicazione delle somme dovute”, il contribuente riceverà anche i bollettini di pagamento.

Da qui, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti sedici rate di 18, devono essere versate nei 4 anni successivi, alle seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.