La rottamazione-quater è la più conveniente di sempre.

Sembra quasi uno slogan pubblicitario, con una voce fuori campo che conclude “soprattutto in termini di risparmio in favore di coloro che decidono di aderire”. Eppure questa volta pare proprio essere la verità. Come visto in precedenza, infatti, si potrà presentare istanza di adesione alla nuova sanatoria prevista dalla Legge di bilancio 2023 anche per chi sta già pagando un debito.

E lo si potrà fare con un piano di rateazione con l’Agenzia delle Entrate-riscossione.

Decidendo, per il residuo rimasto da pagare, di sfruttare i vantaggi della sanatoria: niente sanzioni, interessi e aggio della riscossione nonché le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs 46/1999).

Detto ciò, la presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione-quater, produce degli effetti sui piani di rateizzazione in corso. Dunque, è lecito chiedersi se una volta presentata l’istanza di adesione alla nuova sanatoria entro il prossimo 30 aprile 2023, è possibile ritrattarla e continuare a pagare le vecchie rate. Magari perché hanno scadenze più lunghe e importi meno impegnativi di quelle concesse con la rottamazione. Partiamo dal presupposto che le rate della rottamazione possono essere max 18, una rateazione ordinaria può invece arrivare a 72 rate, quelle straordinarie fino a 120.

La rottamazione-quater

La nuova rottamazione quater permetterà di pagare con forte risparmio i singoli debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. E’ rottamabile il singolo debito indicato nella cartella o nell’avviso di accertamento. Dunque, sono rottamabili anche gli avvisi di accertamento e gli avvisi di addebito INPS, se già affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-riscossione.

Una volta presentata l’istanza di adesione alla rottamazione, il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • in massimo diciotto rate, la prima e la seconda di importo pari al 10 per cento delle somme dovute ai fini della definizione, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Rottamazione-quater anche per chi sta già pagando.
Possibile cambiare idea?

Dunque, chi ha delle rate in corso con l’Agenzia delle Entrate-riscossione può decidere, per il residuo da pagare, di sfruttare i vantaggi della sanatoria. A seguito della presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione-quater, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti dal vecchio piano di dilazione. La sospensione opera fino alla scadenza della prima o unica rata da pagare per perfezionare la rottamazione-quater. Chi è già decaduto dal piano di dilazione perché non ha pagato, potrà accedere alla rottamazione senza particolari vincoli.

Detto ciò, alla data del 31 luglio 2023 ossia alla scadenza dell’unica o prima rata, i vecchi piani di dilazione sono automaticamente revocati.

Ma, una volta presentata l’istanza di adesione alla nuova sanatoria, entro il 30 aprile 2023, è possibile ritrattare la scelta e continuare a pagare le vecchie rate?

Una risposta si ricava dalle indicazioni fornite dall’allora Equitalia in merito alla prima delle recenti finestre di rottamazione, ex art.6 del DL 193/2016.

Ebbene, in tale sede l’agente della riscossione ha chiarito che:

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata,
producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il
contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata. A seguito del mancato pagamento della prima o dell’ unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente
concessa.

Rapportando tali indicazioni alla rottamazione-quater, entro il 30 aprile 2023, il contribuente che ha già un piano di rateazione in corso ha facoltà di scelta. Se decide di continuare a pagare rinunciando alla rottamazione-quater, deve presentare apposita istanza per far decadere la precedente adesione alla sanatoria. Con molta probabilità la rinuncia potrà essere espressa con lo stesso modello con il quale in precedenza era stata espressa l’adesione alla rottamazione.