Una nuova chance per i decaduti dalla rottamazione quater. A ripescarli potrebbe essere il decreto Milleproroghe 2024 che, in fase di conversione in legge, vede entrare in scivolata il nuovo salvagente.

Un salvagente che già era arrivato con il decreto Anticipi (decreto-legge n. 145/2023), che riammetteva coloro che non avevano per tempo pagato prima o unica rata e seconda rata, pagandole in unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

Questa edizione della definizione agevolata, ricordiamo, è stata prevista dalla legge di bilancio 2023. Interessa i debiti (carichi) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

A chi ha aderito, consente di risparmiare sanzioni e interessi, riducendo il debito da pagare alla sola quota capitale.

La domanda di adesione alla rottamazione quater

Prima di giungere ai ripescaggi è d’obbligo fare un excursus, partendo dall’inizio. Il primo passo richiesto per aderire alla rottamazione quater era quello di presentare domanda, all’Agenzia Entrate Riscossione, entro il 30 giugno 2023. Su questo termine è poi sopraggiunta la proroga di 3 mesi per coloro che al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni.

La risposta (accoglimento o rigetto) è arrivata entro il 30 settembre 2023 (ovvero 31 dicembre 2023 per gli alluvionati).

Nella richiesta di adesione bisognava indicare se pagare il dovuto in unica soluzione o rate (massimo 18 rate).

La date (ordinarie) per pagare

Anche il calendario di pagamento (ordinario) vede scadenze diverse a seconda che trattasi di alluvionati o meno. Per i NON alluvionati:

  • la prima o unica rata andava pagata entro il 31 ottobre 2023;
  • la seconda rata, entro il 30 novembre 2023;
  • le restanti 16 vedono scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Riguardo gli alluvionati di maggio 2023, è poi arrivata, per ciascuna delle suddette date la proroga di 3 mesi.

Per tutti sono previsti i consueti 5 giorni di tolleranza sanatoria cartelle. Ossia la possibilità, ogni volta, di pagare entro 5 giorni senza subire conseguenze.

Regola vuole, invece, che se non si paga (in tutto o in parte) nemmeno entro 5 giorni, anche una sola rata, si decade dalla rottamazione.

Il doppio salvataggio della rottamazione quater

Per i NON alluvionati che avevano saltato l’appuntamento con la prima o unica rata e la seconda rata, il legislatore (con il decreto Anticipi) ha concesso un’altra possibilità per non decadere dalla rottamazione quater. Ossia pagare entro il 18 dicembre 2023 gli importi NON versati, e poi procedere (per le rate dalla terza in poi) con il calendario ordinario di cui sopra. A questa scadenza del 18 dicembre, tuttavia, non sono stati applicati i 5 giorni di tolleranza.

Ora il decreto Milleproroghe 2024 (in fase di conversione in legge) vede inserirsi un emendamento che riaprirebbe nuovamente le porte anche a chi ha saltato l’appuntamento del 18 dicembre 2023. Per tali contribuenti si prospetta la possibilità di versare entro il 28 febbraio 2024 quanto NON pagato.

Quindi, se l’emendamento passerà, per loro al 28 febbraio 2024 si potrà versare la prima o unica rate e la seconda rata. Il tutto senza i 5 giorni di tolleranza. La terza rata, invece, si potrebbe pagare entro il 4 marzo 2024, applicando i 5 di tolleranza.

Nessuna, novità, invece, sembra esserci per gli alluvionati di maggio 2023, per i quali, dunque, resterebbe confermato il calendario rottamazione cartelle 2024 e anni successivi.

Riassumendo…

  • il decreto Anticipi, come convertito in legge, aveva riaperto i termini di versamento della rottamazione cartelle
  • in dettaglio coloro che non avevano versato in tutto o in parte, la prima o unica rate e/o la seconda rata potevano pagare entro il 18 dicembre 2023 (senza 5 giorni di tolleranza)
  • ora un emendamento al decreto Milleproroghe 2024, potrebbe riaprire nuovamente le porte, permettendo di pagare entro il 28 febbraio 2024 quello che non si è versato entro il 18 dicembre 2023.