Per pagare il dovuto a seguito dell’adesione alla rottamazione cartelle edizione 2023 (la quater) sono concessi, per ogni scadenza, i c.d. 5 giorni di tolleranza.

Quindi, se non si paga alla scadenza, ci sono altri 5 giorni per pagare e non perdere i benefici della sanatoria.

Ma come si calcolano tali giorni? Si devono conteggiare anche il sabato e la domenica?

L’adesione alla rottamazione cartelle

La rottamazione cartelle edizione quater è stata prevista dalla legge di bilancio 2023. Si sostanzia nella possibilità di sanare, in maniera agevolata, i debiti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Si risparmiano sanzioni e interessi, pagando invece la sola quota capitale del debito.

Per aderirvi bisognava fare domanda entro il 30 giugno 2023. La scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2023, ma solo per coloro che al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 decreto-legge n. 61/2023 (decreto alluvioni).

A seguito della domanda, il contribuente riceve comunicazione di accoglimento o rigetto della sanatoria. Tale comunicazione arriva, dall’Agenzia Entrate Riscossione, entro il 30 settembre 2023 (ovvero 31 dicembre 2023 per gli alluvionati).

Il pagamento (scadenze ordinarie e prorogate)

Non finisce qui. Poi bisogna pagare il dovuto. Ossia l’importo indicato nella comunicazione di accoglimento (contro il rigetto della rottamazione cartelle si può fare ricorso). Il pagamento è in unica soluzione o a rata (18 rate al massimo) a seconda di quanto si è scelto nella domanda.

L’unica soluzione scade il 31 ottobre 2023 (che è prorogato di 3 mesi per gli alluvionati). In caso di pagamento rateale, invece:

  • le prime due rate, scadono rispettivamente da pagare entro il 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023 (anche qui c’è proroga di 3 mesi per gli alluvionati)
  • le altre 16 rate, da pagarsi entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi al tasso del 2%.

Rottamazione cartelle, il calcolo dei 5 giorni di tolleranza

Le scadenze previste per il pagamento della rottamazione cartelle non sono categoriche.

Nel senso che se non si paga entro il termine indicato non si decade subito dalla sanatoria.

Infatti, sono concessi i consueti 5 giorni di tolleranza previsti dall’art. 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119/2018.

Ne consegue che se, ad esempio, il contribuente non paga la prima o unica rata entro il 31 ottobre 2023, può ancora rimediare pagando entro i 5 giorni successivi. Se non paga entro i 5 giorni successivi si decade dalla rottamazione.

Si decade anche se non si paga una sola rata.

In merito al calcolo di questi 5 giorni, regola prevede che non si conteggiano il giorno della scadenza e non si conteggia il sabato e la domenica se il 5° giorno cade in uno dei due.

Esempio

Il 31 ottobre 2023 (scadenza prima o unica rata) è martedì. Il 5° giorno cade di domenica. Quindi, si slitta al lunedì 6 ottobre 2023.

Riassumendo…

  • la domanda per aderire alla rottamazione cartelle è scaduta il 30 giugno 2023 mentre scade il 30 settembre 2023 per coloro che al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni
  • la comunicazione di accoglimento o rigetto della sanatoria arriva entro il 30 settembre 2023 (ovvero il 31 dicembre 2023 per gli alluvionati)
  • bisogna pagare l’importo dovuto entro le scadenze previste a seconda del piano di versamento scelto (unica soluzione o a rate)
  • se non si paga alla scadenza sono dati 5 giorni di tolleranza
  • i 5 giorni di tolleranza si calcolano non considerando il giorno della scadenza e non considerando il sabato e domenica se il 5° giorno cade in queste giornate
  • se non si paga entro i 5 giorni, anche una sola rata, si decade dalla definizione agevolata.