Chi ha aderito alla rottamazione cartelle edizione legge di bilancio 2023 e ha scelto il pagamento rateale deve appendere al muro il calendario 2024 per non dimenticare le scadenze. La dimenticanza, anche se previsti 5 giorni di tolleranza per ogni data, comporterebbe come conseguenza la decadenza dai benefici.

Ovviamente, non sono interessati dalla cosa coloro che hanno già pagato il dovuto in unica soluzione. Per loro il debito con l’ente creditore si è estinto godendo dei privilegi legati alla sanatoria.

Una sanatoria che, ricordiamo, ha interessato i debiti (carichi) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In caso di adesione, oggetto del risparmio risultano essere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Mentre oggetto di pagamento diventano solo quelle dovute a titolo di capitale, a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e diritti di notifica.

Le date della domanda adesione rottamazione cartelle

Riavvolgendo il nastro di questa edizione rottamazione cartelle, chi voleva aderire doveva fare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione entro il 30 giugno 2023. A seguito della richiesta, si è ricevuto, entro il 30 settembre 2023, la comunicazione di accoglimento o rigetto.

Detti termini furono prorogati di tre mesi per coloro che, al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 decreto alluvioni (si tratta di alcuni comuni di Emilia Romagna, Marche e Toscana).

Quindi, per tali ultimi, la domanda per la sanatoria andava fatta entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre era sabato) e la risposta è arrivata entro il 31 dicembre 2023.

In ogni caso, nella richiesta di adesione bisognava indicare se pagare il dovuto in unica soluzione o a rate (massimo 18 rate). La scelta veniva lasciata alla piena libertà del contribuente.

Le date ordinarie per pagare

Il calendario ordinario di pagamento della rottamazione cartelle, prevedeva come scadenze le seguenti date:

  • prima o unica rata – 31 ottobre 2023;
  • seconda rata – 30 novembre 2023;
  • rate successive – 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Per ogni scadenza previsti 5 giorni di tolleranza per pagare.

Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta (va) la decadenza dalla definizione agevolata.

Rottamazione cartelle: le proroghe e il calendario 2024

Per gli alluvionati di maggio 2023 per tutte le scadenze si stabilì una proroga di 3 mesi, fermo restando per ogni data i 5 giorni di tolleranza. Per i NON alluvionati intervenne poi il decreto Anticipi (decreto-legge 145/2023) con cui stabiliva il ripescaggio nella rottamazione cartelle dei decaduti. In dettaglio, si stabiliva che la prima o unica rata (31 ottobre 2023) e/o la seconda rata (30 novembre 2023) potevano pagarsi entro il 18 dicembre 2023 (senza applicazione di predetti 5 giorni di tolleranza sanatoria cartelle).

Ne consegue che, con riferimento ai NON alluvionati, non c’è calendario 2024 da rispettare se questi hanno già pagato in unica soluzione o in due rate. Se, invece, questi hanno indicato un piano di rateizzo più lungo, le scadenze da segnare per quest’anno sono:

  • 28 febbraio 2024 – terza rata;
  • 31 maggio 2024 – quarta rata;
  • 31 luglio 2024 – quinta rata;
  • 30 novembre 2024 – sesta rata.

Per gli alluvionati c’è il 31 gennaio 2024 (pagamento prima o unica rata). A seguire il 28 febbraio 2024 (seconda rata) e tutte le predette altre scadenze ma prorogate ciascuna di tre mesi. Per ogni scadenza 2024, si applicano sempre e comunque i 5 giorni di tolleranza.

Va de se che se si cade in un giorno festivo o rosso a calendario, si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Riassumendo…

  • in considerazione delle diverse proroghe intervenute nel tempo, il calendario di pagamento 2024 della rottamazione cartelle è diverso a seconda che trattasi di soggetti interessati o meno dal decreto alluvioni
  • per i NON alluvionati, ci sono da segnare sul calendario 2024: il 28 febbraio (terza rata), 31 maggio (quarta rata), 31 luglio (quinta rata) e 30 novembre (sesta rata)
  • per gli alluvionati ci sono da segnare: il 31 gennaio (prima o unica rata), 28 febbraio (seconda rata), 31 maggio (terza rata), 31 agosto (quarta rata), 31 ottobre (quinta rata)
  • per ogni scadenza previsti 5 giorni di tolleranza per versare.