Dopo l’approvazione definitiva anche al Senato della legge di conversione del decreto Anticipi (decreto-legge n. 145/2023) diventa ufficiale la riapertura dei termini di pagamento della prima o unica rata e/o della seconda rata rottamazione cartelle.

Una proroga che va a ripescare i decaduti, ossia coloro che non hanno pagato (in tutto o in parte) le citate rate entro le scadenze ordinariamente previste. Insomma, una nuova chance per rientrare in carreggiata e non perdere il beneficio della sanatoria. Una sanatoria che sta interessando i debiti (carichi) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e che consente a chi ha aderito, di pagare sostanzialmente solo la quota capitale del debito, risparmiando sanzioni e interessi.

Le scadenze prima della proroga

Per restare godere della definizione agevolata, il legislatore ha stabilito un calendario di domanda e pagamento. La domanda rottamazione cartelle era da farsi, all’Agenzia Entrate Riscossione, entro il 30 giugno 2023 con risposta arrivata entro il 30 settembre 2023. Termini questi, entrambi prorogati di tre mesi per gli alluvionati di maggio 2023 (allegato 1 decreto Alluvioni).

L’importo dovuto a seguito dell’accoglimento della domanda, si versa, a seconda della scelta fatta nella richiesta stessa:

  • in unica soluzione;
  • oppure a rate (massimo 18 rate).

La prima o unica rata hanno visto scadenza 31 ottobre 2023. La seconda rata il 30 novembre 2023. Le restanti andranno pagate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024. Per gli alluvionati di maggio 2023 le menzionate data subiscono una proroga di tre mesi.

La proroga: tutte le ipotesi di ripescaggio nella rottamazione cartelle

Previsti sempre 5 giorni di tolleranza senza conseguenze. Il mancato pagamento (in tutto o in parte), anche di una sola rata, comporta la decadenza dalla sanatoria.

Sulla base della regola ordinaria, dunque, sarebbe decaduti dalla rottamazione cartelle:

  • chi NON ha pagato, in tutto o in parte, la prima o unica rata entro il 6 novembre 2023;
  • ha pagato la prima rata entro il 6 novembre 2023 ma NON ha pagato la seconda entro il 5 dicembre 2023.

Per tali contribuenti, ancora nulla è perduto.

Il decreto Anticipi li ripesca, permettendo di pagare entro il 18 dicembre 2023. In tal caso, tuttavia, NON si applicano i 5 giorni di tolleranza.

Tutte le ipotesi possibili per rimettersi in carreggiata:

  • Ipotesi 1: contribuente che aveva scelto di pagare in unica soluzione e che NON ha versato, entro il 6 novembre 2023, l’intero importo – può versare tutto entro il 18 dicembre 2023
  • Ipotesi 2: contribuente che aveva scelto di pagare in unica soluzione e che ha versato, entro il 6 novembre 2023, solo una parte dell’intero importo – può versare la restante parte entro il 18 dicembre 2023
  • Ipotesi 3: contribuente che aveva scelto di pagare a rate e che NON ha versato, entro il 6 novembre 2023, in tutto o in parte, la prima rata e NON ha versato entro il 5 dicembre 2023, in tutto o in parte, nemmeno la seconda rata – può versare, tutto o la differenza, entro il 18 dicembre 2023
  • Ipotesi 4: contribuente che aveva scelto di pagare a rate e che ha versato, entro il 6 novembre 2023 la prima rata e NON ha versato entro il 5 dicembre 2023, in tutto o in parte, la seconda rata – può versare, tutta la seconda rata o la differenza della seconda rata, entro il 18 dicembre 2023
  • Ipotesi 5: contribuente che aveva scelto di pagare a rate e che NON ha versato, entro il 6 novembre 2023 in tutto o in parte, la prima rata e ha versato, invece, entro il 5 dicembre 2023 la seconda rata – può versare, tutta la prima rata o la differenza della prima rata, entro il 18 dicembre 2023.

Riassumendo…

  • il decreto Anticipi, come convertito in legge, riapre i termini di versamento della rottamazione cartelle
  • coloro che non hanno versato in tutto o in parte, la prima o unica rate e/o la seconda rata possono pagare entro il 18 dicembre 2023
  • per la proroga non si applicano i 5 giorni sanatoria cartelle.