Rottamazione-quater, chi paga in caso di debitori coobbligati? Quando parliamo di debitori coobbligati, facciamo riferimento alla situazione in cui entrambi i debitori sono tenuti in solido al pagamento del debito. Ad esempio, si pensi a debiti inseriti in due distinte cartelle di pagamento legate a un atto notificato sia all’acquirente che al venditore di un bene immobile. In questo caso la ripresa a tassazione potrebbe riguardare: maggiori imposte di registro, ipocatastali e relative sanzioni.

Da qui, è lecito chiedersi se l’adesione alla rottamazione-quater da parte di uno degli obbligati liberi anche l’altro coobbligato.

Ipotizziamo un altro caso, una cartella recapita a due coniugi per mancato pagamento dell’IMU relativo a un immobile in comproprietà. Che succede in questi casi? Se uno dei due coniugi paga, libera anche l’altro coniuge? La stessa situazione potrebbe riguardare i componenti delle unioni civili o i conviventi di fatto.

La rottamazione-quater

La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ripropone con alcune novità la sanatoria delle cartelle esattoriali. Questa volta possono essere rottamati i debiti affidati per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022. Per capire se si rientra o meno nella definizione agevolata, bisogna leggere bene la cartella. A ogni modo, la sanatoria può riguardare, sempre se si tratta si tratta di carichi ammessi alla rottamazione: tutti i debiti indicati nella cartella o anche il singolo debito.

Se il contribuente decide di aderire entro il 30 aprile 2023, dovrà presentare apposita istanza di definizione agevolata. Dopodiché potrà pagare il totale dovuto in unica soluzione o anche a rate.

Sulle rate:

  • può essere concesso un numero massimo di 18 rate (5 anni);
  • le prime due hanno scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In alcuni casi, la sanatoria è gratis.

Cosa non può essere sanato

A ogni modo, non possono essere sanate le cartelle afferenti:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, gli stessi possano essere rottamati solo se i citati Enti aderiscono alla sanatoria, con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

La rottamazione-quater in caso di coobbligati. Tra moglie e marito chi paga?

Come detto in premessa, ci sono casi in cui due soggetti sono chiamati a rispondere dello stesso debito. Abbiamo fatto l’esempio di due coniugi che ricevono due distinte cartelle per mancato pagamento dell’IMU relativa ad un immobile in comproprietà. La stessa situazione potrebbe riguardare potenzialmente anche i componenti delle unioni civili o i conviventi di fatto.

Che succede in questi casi? Conviene aderire alla rottamazione-quater? 

Ebbene, innanzitutto chiariamo subito che la convenienza c’è. Infatti, chi presentare istanza di adesione entro il prossimo 30 aprile 2023, rispetto al debito totale pagherà: il capitale, le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento. Se deciderà di rateizzare il totale dovuto, dovrà corrispondere altresì: gli interessi di dilazione al 2%.

Non sarà invece tenuto a pagare: le sanzioni collegate alla violazione commessa (ad esempio omesso pagamento di un tributo comunale); gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Veniamo al caso dei coobbligati.

Ebbene, qui ci tornano utili i chiarimenti forniti dall’allora Equitalia in merito alla prima delle recenti finestre di rottamazione.

Ebbene, nel corso di un incontro con il CNDCEC di Roma, è stato messo in evidenza come:

In caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione da parte di uno solo dei coobbligati, la definizione ha effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione della attività esecutive e cautelari previsti dal comma 5 dell’art. 6 del DL n. 193/2016 si devono produrre in capo a tutti i coobbligati.

Dunque, in cado di adesione da parte di un coobbligato, i pagamenti effettuati ai fini della rottamazione delle cartelle, liberano anche l’altro debitore coobbligato.