La domanda di rottamazione-quater una volta presentata permette di superare il divieto di compensazione orizzontale in presenza di ruoli scaduti oltre 1.500 euro. Cosicché, le cartelle oggetto di domanda (dunque i ruoli) non concorreranno alla verifica del limite citato consentendo la compensazione in F24 tra imposte di diversa natura.

Il via libera alla compensazione opera a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa.

Concorrono, invece, al limite di 1500 euro, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, i ruoli scaduti non oggetto della sanatoria.

Sono queste le importanti indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta n°54/2024 pubblicata ieri.

Prima di entrare nello specifico della questione, è utile partire con un cenno al blocco delle compensazioni in F24 in presenza di cartelle scadute. Scadute si intende che non sono state pagate nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti

Quando si parla di divieto di compensazione si fa riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2011, scatta un divieto di compensazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. Concorrono a tale limite i debiti rispetto ai quali è scaduto il termine di pagamento.

Tale divieto riguarda solo la compensazione orizzontale ossia tra imposte di natura diversa tra loro (ad esempio compenso Iva con Irpef o viceversa) e non la compensazione verticale (Iva su Iva, Irpef su Irpef). Tale ultimo tipo di compensazioni è ammessa anche in presenza di blocco alla compensazione.

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con le circolari, n° 4/e e 13/e 2011:

  • il divieto di compensazione riguarda le “imposte erariali” ossia le imposte dirette, Irap compresa, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologie di imposte prima richiamate), l’Iva e le altre imposte indirette;
  • sono esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura.

Sono altresì esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24 (Fonte circolare, Agenzia delle entrate, n° 13/2011).

Il blocco alle compensazioni può essere superato ad esempio con una richiesta di rateazione del debito o con la sospensione legale della riscossione.

Rottamazione-quater anche con la compensazione (Agenzia delle entrate, risposta n° 54)

La presentazione dell’istanza di rottamazione delle cartelle porta con se una serie di vantaggi. In linea di massima, il contribuente si mette a riparo da eventuali azioni cautelari od esecutive dell’ADER.

In particolare, a presentazione della domanda di rottamazione-quater comporta (vedi relazione illustrativa Legge di bilancio 2023):

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art.48-bis del DPR 602/1973) e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008).
  • per le imprese, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC (necessario per partecipare ad appalti pubblici) con la sola presentazione dell’istanza di adesione.

Nessun riferimento viene fatto circa gli effetti della presentazione della domanda rispetto al divieto di compensazione qui in esame.

Via libera alla compensazione con la presentazione della domanda di rottamazione-quater

Con la risposta n°54 del 28 febbraio sulla rottamazione, l’Agenzia delle entrate si è proprio soffermata su tale aspetto, chiarendo dunque il rapporto tra domanda di rottamazione e divieto di compensazione.

Ebbene secondo l’Agenzia delle entrate, i ruoli oggetto dei rottamazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all’autocompensazione. Tale effetto pro contribuente opera a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione:

  • solo qualora essa abbia regolare corso e
  • non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa.

Concorrono, invece, al predetto limite di 1500 euro, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della sanatoria.

Quanto visto fin qui esplica i suoi effetti anche rispetto alla proroga della rottamazione delle cartelle, così come prevista dal DL 215/2023, c.d. decreto Milleproroghe.

Nel complesso, viene confermato quanto da noi trattato nel nostro approfondimento Rottamazione cartelle senza divieto di compensazione.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate ha chiarito i rapporti tra divieto di compensazione in presenza di cartelle scadute oltre 1.500 euro e rottamazione-quater;
  • i ruoli oggetto dei rottamazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro;
  • ciò vale a partire dalla data di presentazione della domanda di rottamazione.