La Legge di bilancio 2023 contiene la c.d. rottamazione-quater. L’impostazione data dal Governo alla nuova sanatoria è molto vantaggiosa, si risparmia tantissimo rispetto all’importo contestato con la cartella esattoriale o con gli avvisi di accertamento o ancora con gli avvisi di addebito INPS. Detto ciò, oltre al vantaggio in termini di minor esborso, c’è da evidenziare che se il debito è alto bisogna considerare che le rate da pagare sono più impegnative rispetto a quelle che invece garantirebbe l’accesso a una rateazione ordinaria.

Dunque, se da un lato si risparmia su sanzioni e interessi, dall’altro le somme dovute vanno pagate in un arco temporale che non è così lungo.

A ogni modo, una volta che entrerà in vigore la Legge di bilancio 2023, dunque anche la rottamazione-quater, il contribuente avrà tempo fino al 30 aprile 2023 per presentare la domanda per accedere alla nuova sanatoria.

Da qui, una volta presentata l’istanza, il contribuente potrà beneficiare di una serie di vantaggi quali, ad esempio, il blocco all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi.

Tuttavia, questa non è l’unica nota positiva legata alla presentazione dell’istanza.

La rottamazione-quater

La rottamazione-quater riguarda i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-riscossione, ex Equitalia, tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022. Per capire se si rientra o meno nella nuova sanatoria bisogna leggere la cartella.

Detto ciò, una volta presentata l’istanza di adesione alla rottamazione, il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Rottamazione-quater. I vantaggi della presentazione dell’istanza

La presentazione dell’istanza produce una serie di vantaggi per il contribuente.

In particolare, la presentazione della domanda di rottamazione-quater determina (vedi relazione illustrativa Legge di bilancio 2023):

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l’agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008.;
  • per le imprese, il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, DURC (necessario per partecipare ad appalti pubblici) con la sola presentazione dell’istanza di adesione.

A ogni modo, l’istanza non è vincolante.

Una volta presentata l’istanza se il contribuente si rende conto di non riuscire a pagare, entro il 30 aprile può decidere di ritirare l’adesione.