La rottamazione delle cartelle può riguardare anche le cartelle che non sono state ancora notificate dall’Agenzia delle entrate-riscossione. Considerato che la domanda per aderire alla sanatoria deve essere presentata entro il prossimo 30 aprile, potrebbe succedere che la cartella a oggi non sia ancora nelle mani del contribuente. Come bisogna comportarsi in questi casi?

Per tutti i contribuenti, i debiti che possono essere oggetto di domanda di rottamazione sono riportati nel c.d. prospetto informativo, da qui è lecito domandarsi se in tale documento sono indicate anche le cartelle (o gli avvisi di accertamenti dell’Agenzia delle entrate o gli avvisi di addebito INPS) con debiti già affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate riscossione ma che ancora non sono state notificate al contribuente.

Prima di rispondere a questa domanda, procediamo con ordine indicando i debiti rispetto ai quali è possibile presentare istanza di rottamazione.

La rottamazione delle cartelle. Tutti i debiti oggetto di sanatoria

In base alla normativa di cui alla Legge n°197/2022 e alle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-riscossione, possono essere oggetto di sanatoria tutti i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

Per quanto riguarda i debiti previdenziali verso enti privati, questi possono rientrare nella rottamazione. Ma solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha messo in campo alcune azioni. Ovvero ha provveduto a: adottare uno specifico provvedimento; trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione; pubblicarlo sul proprio sito internet.

Alla data del 31 gennaio, hanno aderito: CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense; ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
;CNPR – Cassa Ragionieri; ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari; INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

Nel prospetto informativo anche i debiti non ancora oggetto di notifica

Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo al c.d. prospetto informativo. Grazie al prospetto informativo che il contribuente può richiedere solo on-line, si può verificare rispetto a quali debiti è possibile presentare domanda di sanatoria. Il prospetto riporta anche quanto bisogna pagare ai fini della rottamazione.

Nel Prospetto non sono conteggiati i diritti di notifica e le spese per le procedure esecutive già attivate. Nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale. Tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di rottamazione-quater (comunicazione delle somme dovute).

Inoltre,  nel prospetto informativo il contribuente potrebbe trovare anche le cartelle che rientrano nello stralcio dei debiti fino a mille euro. Tuttavia, nella comunicazione con la quale l’ADER darà risposta circa l’ammissione alla rottamazione, terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro (cfr. FAQ n. 13) che sarà effettuato il 30 aprile 2023. Dunque, queste cartella saranno annullate dal totale dovuto.

Posto che, la sanatoria riguarda anche debiti (affidati per il recupero dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022) contenute in cartelle non ancora notificate, potrebbe accadere che il carico sia indicato già nel prospetto informativo.

Dunque, non è sbagliato affermare che ai fini della sanatoria è possibile considerare anche le cartelle non ancora notificate.