In redazione di Investire Oggi è pervenuto un quesito piuttosto interessante che riguarda la rottamazione delle cartelle.

“Ho presentato domanda di rottamazione delle cartelle per alcuni debiti rispetto ai quali avevo già in essere un piano di rateazione ordinario. Detto ciò, considerata la vicinanza della scadenza delle prime due rate della sanatoria, non credo che riuscirò a pagare il dovuto. Da qui, vorrei sapere se posso rinunciare alla sanatoria e riprendere immediatamente con il pagamento delle rate già in essere. Il mio dubbio è se il ritiro della domanda di rottamazione possa avvenire dopo il 30 giugno che coincideva con l’ultimo giorno utile entro il quale aderire alla rottamazione.

La rottamazione delle cartelle. Le scadenze

Prima di rispondere al quesito del nostro lettore, è utile richiamare le principali scadenze delle rottamazione delle cartelle cosi come prorogate dal recente DL 51/2023.

Il decreto citato ha prorogato:

  • dal 30 aprile al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater);
  • dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la “Comunicazione delle somme dovute” per il perfezionamento della Definizione agevolata.

Anche la scadenza della prima rata della sanatoria è stata spostata dal 31 luglio al 31 ottobre.

Nel complesso, il totale dovuto ai fini della sanatoria potrà essere così pagato: versamento in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari ciascuna al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo. Dal 1° agosto 2023 sulle rate si pagheranno gli interessi del 2%.

Dunque, la prima rata scade al 31 ottobre, la seconda al 30 novembre.

Così come evidenziato dal nostro lettore, le prime due rate sono ravvicinate. Tant’è che noi abbiamo parlato di vera e propria beffa.

Rottamazione cartelle. Il passaggio dal vecchio al nuovo piano di rateazione

Fatta tale necessaria ricostruzione veniamo al quesito su esposto.

Come da FAQ pubblicate sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione,

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Nel caso specifico del lettore, non sappiano ancora se la domanda sarà rigettata o meno. A ogni modo, l’eventuale ritiro della domanda già presentata sarebbe dovuto avvenire entro il termine del 30 giugno.

Detto ciò, chi scrive ritiene che potrebbero venirsi a creare tre differenti situazioni:

  • la prima: la domanda di rottamazione è rigettata, in tale caso il contribuente può riprendere a partire da ottobre il pagamento delle rate di cui al precedente piano di rateazione;
  • la seconda: la domanda di rottamazione è accolta, il contribuente segue il nuovo piano di rateazione;
  • la terza: la domanda di rottamazione è accolta, il contribuente si rende conto di non avere la liquidità necessaria per pagare le rate della sanatoria (più impegnative di quelle della rateazione ordinaria in essere), non paga la prima rata, fa decadere la rottamazione e richiede un nuovo piano di rateazione ordinario (art.19 DPR 602/73) per gli stessi debiti già oggetto rateazione ordinaria e di domanda di rottamazione.

Riassumendo…

  • L’eventuale ritiro della domanda di rottamazione delle cartelle sarebbe dovuto avvenire entro il termine del 30 giugno;
  • per riprendere il vecchio piano di rateazione è necessario che la domanda di sanatoria non sia accolta;
  • se la domanda di rottamazione è accolta, il contribuente non paga la prima rata, fa decadere la rottamazione e richiede un nuovo piano di rateazione ordinario.