A soli due giorni dalla scadenza del termine per presentare domanda di rottamazione delle cartelle, in redazione di Investire Oggi, è arrivato un interessante quesito.

Sono ancora indeciso se presentare domanda di rottamazione delle cartelle. Ho già un piano di dilazione in essere per la stessa cartella rispetto alla quale potrei presentare domanda di sanatoria. Detto ciò, vorrei sapere se una volta presentata domanda di rottamazione, laddove avessi qualche ripensamento in merito all’adesione, posso non pagare la prima rata della sanatoria e riprendere con i pagamenti del vecchio piano di dilazione.

 

La rottamazione delle cartelle

Prima di rispondere al quesito su esposto è utile richiamare le principali scadenze che caratterizzano la rottamazione delle cartelle, ex legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Dopo l’intervento del DL 51/2023:

  • entro il 30 giugno è possibile presentare domanda di rottamazione delle cartelle;
  • al 30 settembre 2023 scade il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata;
  • entro il 31 ottobre 2023 dovrà essere pagata la prima o unica rata della sanatoria.

In caso di pagamento rateale, la seconda rata scadrà il 30 novembre e le restanti rate avranno scadenza: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. E’ possibile rettificare la scelta del numero delle rate.

Rottamazione cartelle. Ritiro domanda di sanatoria e pagamenti a rate in corso

In merito al quesito esposto in premessa, la norma che disciplina la rottamazione delle cartelle, dispone che una volta presentata la domanda di Rottamazione-quater sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere.

Ciò vale fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) della sanatoria (vedi pr. precedente).  Alla stessa data (31 ottobre 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

L’accoglimento o il rigetto della domanda si saprà alla data del 30 settembre.

Detto ciò, riprendendo quanto chiarito da Equitalia in merito alla prima finestra di rottamazione DL 193/2016 ( vedi incontri con il CNDCEC di Roma), dopo la presentazione della domanda di sanatoria, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, presentando all’ADER un’apposita dichiarazione. Ciò deve avvenire entro il termine ultimo di presentazione della domanda di rottamazione.

Dunque, eventuali ripensamenti circa una domanda già presentata, devono essere manifestati entro il 30 giugno 2023. Decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.

Se manifestata l’intenzione di ritirare la domanda, a seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della rottamazione, sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.

Riassumendo…

  • entro il 30 giugno è possibile presentare domanda di rottamazione delle cartelle;
  • dopo la presentazione della domanda di sanatoria, è possibile rinunciare alla definizione agevolata;
  • eventuali ripensamenti circa una domanda già presentata devono essere dichiarati entro il 30 giugno 2023.