Il 30 giugno non coincide solo con il termine entro il quale i contribuenti possono presentare domanda di rottamazione delle cartelle. Infatti, entro la stessa scadenza, sarà possibile anche rettificare ossia sostituire una domanda già presentata o addirittura presentare domande aggiuntive rispetto a quelle già correttamente inoltrate.

La necessità di integrare/rettificare una domanda già presentata, può essere anche legata al fatto che il contribuente intende modificare il numero delle rate scelte per pagare il totale dovuto ai fini della sanatoria.

Detto ciò, vediamo in che modo il contribuente potrà modificare la scelta delle rate.

La rottamazione delle cartelle

Prima di soffermarci sulla rettifica del numero delle rate, è necessario richiamare le scadenza della rottamazione delle cartelle così come aggiornate di recente dal DL 51/2023.

Il decreto citato, ha prorogato le principali scadenze della sanatoria.

In particolare, è stato spostato:

  • dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater);
  • dal 30 giugno al 30 settembre, il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata (precedentemente fissato al 30 giugno 2023);
  • dal 31 luglio al 31 ottobre 2023, la scadenza dell’unica o prima rata della sanatoria.

In caso di pagamento rateale, la seconda rata scadrà il 30 novembre e le restanti rate scadranno: il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

C’è comunque un modo per rimandare la scelta ossia per decidere se aderire o meno.

Le rate della rottamazione delle cartelle

Il contribuente potrà pagare la rottamazione delle cartelle: in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive.

Le prime due rate , con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno versate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

A decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute. Le altre 16 invece saranno di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo. Gli Interessi saranno calcolati a decorrere dal 1° novembre 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace. Di conseguenza i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, come da cartella originaria.

La rottamazione delle cartelle. La rettifica del numero delle rate

Entro il 30 giugno, il contribuente può:

  • presentare domanda di rottamazione delle cartelle;
  • sostituire o integrare una domanda già presentata;
  • presentare domande aggiuntive per debiti diversi tra loro e diversi da quelli indicati nella prima domanda.

In tale ultimo caso si avranno più piani di rateazione separati tra loro (uno per ogni domanda).

Infatti, come riportato dall’Agenzia delle entrate-riscossione nel comunicato stampa del 16 febbraio scorso:

La richiesta di adesione alla Definizione agevolata deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’apposito servizio disponibile, a partire dallo scorso 20 gennaio, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente). A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione (comprensive di eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive non indicate nel Prospetto informativo) e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Tali indicazioni andranno rapportate alla nuova scadenza del 30 giugno. Non più 30 aprile.

La rettifica di una domanda già presentata può riguardare anche il numero delle rate. Infatti, se il contribuente vuole aumentare o diminuire il numero di rate in cui vuole pagare la sanatoria, rispetto a quanto indicato nella prima domanda, potrà presentare una nuova istanza che sostituirà la precedente.

Attenzione però, anche l’istanza sostitutiva deve essere presentata entro il 30 giugno.

Riassumendo.

  • Entro il 30 giugno è possibile aderire alla rottamazione delle cartelle;
  • entro la stessa data è possibile anche rettificare ossia sostituire una domanda già presentata o addirittura presentare domande aggiuntive;
  • la rettifica può riguardare il numero delle rate;
  • il responso da parte dell’ADER circa l’ammissione alla rottamazione arriverà entro il 30 settembre.