I contribuenti dovranno attendere fine gennaio per sapere se potranno rottamare le cartelle relative ai contributi previdenziali non versati alle casse di previdenza private. Infatti, per tale tipo di debiti, la rottamazione delle cartelle non è automatica, il Governo non ha voluto imporre la sanatoria alla casse private ma ha lasciato loro ampia autonomia decisionale.

Rimane fermo che non possono essere oggetto di rottamazione i debiti riferiti a:  recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

La rottamazione-quater

La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ripropone un nuova chance di rottamazione delle cartelle esattoriali. Questa volta la sanatoria è ammessa rispetto ai debiti fiscali e non, affidati per il recupero all’Agente delle entrate-riscossione (Ex Equitalia e riscossione Sicilia) tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.

Ai fini della rottamazione delle cartelle, il contribuente dovrà versare:

  • il capitale contestato (imposta, tassa, tributo, ecc.);
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute.

Non dovrà pagare invece:  le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione. Dunque, rispetto alle precedenti sanatorie, questa volta si risparmia anche  sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

In base a quanto detto sopra, il totale dovuto, potrà essere versato anche a rate.

Nello specifico:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Con una sola rata non pagata si decade dalla definizione agevolata.

La rottamazione per i contributi previdenziali

Questa volta per espressa previsione normativa, la rottamazione riguarda anche i contributi previdenziali dovuti e non pagati alle casse di previdenza privata. Si pensi ad esempio ai contributi pagati da avvocati, commercialisti, ecc.

Dunque, non sarà necessaria alcuna norma di carattere interpretativo né un confronto tra casse private e agente della riscossione.

Infatti, i contributi previdenziali possono essere rottamati per legge. Attenzione però, come ribadito sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione:

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

Dunque, sarà la cassa privata che deciderà se i propri iscritti potranno sfruttare o meno la chance di rottamazione delle cartelle. Attenzione, per i contributi previdenziali dovuti all’INPS la rottamazione della cartelle sarà automatica. Ciò significa che sarà il contribuente a decidere se aderire o meno, presentando l’istanza di definizione agevolata entro il 30 aprile 2023.