Con la pubblicazione della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 in Gazzetta Ufficiale, la rottamazione-quater è finalmente operativa. Dunque, il Governo Meloni ha deciso di riproporre una nuova sanatoria della cartelle esattoriali, questa volta rafforzando i vantaggi per i contribuenti che decidono di aderire. Infatti, abbiamo già visto che questa sarà la rottamazione più conveniente di sempre.

Lo sconto, dunque, si estende agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Nonché all’aggio della riscossione che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Di conseguenza, il contribuente deve pagare: l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella; le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento. A questi si aggiungono gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla rottamazione.

Detto ciò, possono essere oggetto di rottamazione le imposte (Irpef, Iva, IRAP; ecc.) i tributi locali (IMU, TARI, TASI, ecc.), ma anche i contributi previdenziali.

Sui contributi previdenziali dovuti alle Casse private è necessario però un discorso ben preciso.

La rottamazione-quater delle cartelle

Grazie alla rottamazione-quater, potranno essere pagati i debiti  affidati agli agenti della riscossione (Ex Equitalia e Riscossione Sicilia) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. E’ rottamabile il singolo debito indicato nella cartella.

L’adesione alla rottamazione, deve essere manifestata con apposita istanza presentata all’Agenzia delle Entrate riscossione entro il 30 aprile 2023.

Una volta presentata l’istanza:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • sono bloccate le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il totale dovuto per perfezionare la rottamazione delle cartelle può essere versato anche in più rate.

Nello specifico, il totale può essere versato:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Le restanti rate di pari ammontare, potranno essere versate  con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Trattamento differenziato per i contributi previdenziali

Nel testo finale della Legge di bilancio 2023, sono state inserite alcune novità sulla rottamazione-quater rispetto a quelle che erano le iniziali previsioni.

Infatti, viene previsto che per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la definizione agevolata è ammessa solo laddove l’Ente previdenziale privato (Cassa commercialisti, avvocati, giornalisti, ecc):

  • adotti apposita delibera;
  • la pubblichi sul sito internet, entro il 31 gennaio 2023;
  • la comunichi entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

Per i contributi previdenziali dovuti all’INPS invece, sarà sufficiente presentate istanza di adesione alla rottamazione.

Infine, pare utile evidenziare che nel corso dell’esame parlamentare è stata espunta la lettera e) del comma 246. Comma che escludeva dalla c.d. rottamazione le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (vedi dossier Legge di bilancio 2023).