Il sostituto d’imposta (datore di lavoro e/o committente) sui compensi erogati a dipendenti e collaboratori opera e versa la c.d. ritenuta. Il versamento di detta trattenuta è da effettuarsi all’erario, con Modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso stesso.

Potrebbe accadere che il sostituto d’imposta abbia provveduto a versare ritenute in misura superiore rispetto a quelle effettivamente da versare. Si configura, dunque, in tal caso un’eccedenza di versamento.

In che modo questi potrà recuperare tale eccedenza?

Versamento ritenute in eccesso: come recuperarle

Il sostituto d’imposta che versa ritenute in eccesso può recuperarle scomputandole da versamento delle ritenute successive senza la necessità di dover preventivamente presentare all’Agenzia delle Entrate il Modello 770 (ossia la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta delle ritenute operate e versate).

Quindi, se ad esempio il sostituto d’imposta il 16 aprile 2021 ha versato ritenute in eccesso sui compensi pagati a marzo 2021, potrà recuperare tale eccedenza mediante compensazione nel Modello F24 con cui saranno versate le ritenute successive (ad esempio quelle da versarsi entro il 16 maggio 2021).

Compensazione ritenute versate in eccesso: lo scomputo nel Modello F24

I codici tributo da utilizzare per lo scomputo (compensazione) sono quelli stabiliti con la Risoluzione n. 13/E del 2015, ossia:

  • 1627” – “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati
  • 1628” – “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • 1629” – “Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi
  • 1669” – “Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta
  • 1671” – “Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta.

Il credito che deriva dalle ritenute versate in eccesso dovrà pois essere riportato nel Modello 770/2022 (anno d’imposta 2021) al quadro SX e la parte non utilizzata in compensazione potrà continuare ad essere utilizzata nel prosieguo.

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