Per gli agenti di commercio che si avvalgono dell’opera di collaboratori, la ritenuta d’acconto sulle provvigioni fatturate potrà essere applicata in misura ridotta.

Tale previsione trova applicazione sia per gli agenti costituiti in forma societaria sia per gli agenti costituiti in forma di ditta individuale.

Per il corrente anno 2021, la misura della ritenuta d’acconto provvigioni è prevista nel 4,60% al posto dell’aliquota ordinaria pari all’11,50%.

Ritenuta d’acconto provvigioni 2021: che cos’è?

La ritenuta d’acconto provvigioni è una trattenuta fiscale che viene calcolata sul compenso percepito come prestazione occasionale.

La prestazione occasionale, come sancito dall’articolo 2222 Codice Civile, è una prestazione di lavoro compiuta dietro corrispettivo, prevalentemente con lavoro proprio e senza alcuna subordinazione del committente.

Affinché la prestazione possa definirsi occasionale, deve rispettare alcuni obblighi:

  • i compensi derivanti dalle collaborazioni occasionali non devono superare i 5.000 euro annui,
  • il rapporto di lavoro con il singolo committente non deve superare i 30 giorni l’anno. È possibile avere più committenti, ma per ognuno di loro non è possibile lavorare oltre un mese l’anno.

La ritenuta d’acconto viene applicata anche alle provvigioni riconosciute nei rapporti di agenzia, rappresentanza di commercio e procacciatore di affari.

Ritenuta d’acconto provvigioni 2021: esempio

In qualità di procacciatore d’affari per un’azienda sono state riconosciute delle provvigioni pari a 1.000 euro.

La ritenuta d’acconto dovuta è pari al 23% del 50% di 1.000 ed è pari a: 1.000 / 2 = 500.

Il 23% di 500 ovvero l’importo di 115 euro è la ritenuta d’acconto dovuta.

Ritenuta d’acconto provvigioni 2021: validità

La dichiarazione ha validità fino a revoca dei requisiti per l’applicazione delle ritenute d’acconto ridotte.

La dichiarazione deve essere spedita entro il 31 dicembre dell’anno precedente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC.

Ritenuta d’acconto provvigioni 2021: tempistiche

Nel caso in cui si verifichino le condizioni per la riduzione della ritenuta d’acconto al 4,60%, la dichiarazione deve essere comunicata non oltre 15 giorni dal momento in cui le condizioni si sono verificate.

Inoltre, l’intermediario deve dare apposita comunicazione ai committenti entro 15 giorni dal verificarsi di variazioni.