È arrivato, con la Risoluzione n. 50 del 7 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, il codice tributo per il versamento, con F24, delle ritenute d’acconto sospese (per i redditi di lavoro autonomo) nel periodo 17 marzo 2020 – 31 maggio 2020.

La sospensione delle ritenute d’acconto con il Cura Italia

Ricordiamo che, a fronte dell’emergenza Covid-19, il legislatore, con il decreto Cura Italia, ha disposto che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019

“i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato”.

Il versamento di queste ritenute d’acconto poteva avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le proroghe della sospensione con il decreto Rilancio e decreto agosto

Successivamente il decreto Rilancio ha prorogato la data del 31 luglio al 16 settembre 2020, prevedendo il versamento in unica soluzione entro questa nuova data oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Infine, l’ultimo intervento modificativo della disposizione è arrivato con il decreto agosto, con cui si è stabilito che i versamenti delle predette ritenute d’acconto sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • per il restante 50% delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Il codice tributo per il versamento delle ritenute d’acconto sospese

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art.

19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.

Particolare attenzione va posa al campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” del modello F24. Qui vanno riportate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (quindi, se ad esempio le rate sono 4, allora occorre riportare 0104 per indicare la prima delle 4 rate; 0204 per la seconda rata, e così via). In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “0101”.

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