Anche per gli immobili in comunione beni è possibile beneficiare della detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia. In alternativa alla detrazione è possibile optare per la cessione della stessa in favore del fornitore o di altri soggetti, anche se non hanno nulla a che vedere con la realizzazione dei lavori. In caso di comunione dei beni è sempre chi ha sostenuto la spesa che decide se detrarre la stessa o cedere la detrazione. Rileva dunque l’intestazione delle fatture, eventualmente integrate se l’intestazione delle stesse non rispecchia precisamente la suddivisone della spesa.

Le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia

Per i lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta una detrazione del 50% su una spesa max di 96.000 euro. La detrazione deve essere indicata in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali di pari importo. La parte che eccede l’Irpef dovuta in quello specifico anno è persa. Non può essere chiesta neanche a rimborso. La detrazione è ridotta alla metà per gli immobili ad uso promiscuo.

Detto ciò, rientrano tra i lavori agevolabili, quelli di:

  • manutenzione straordinaria;
  • manutenzione ordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Nel linguaggio di tutti i giorni si fa riferimento a tali lavori con il termine di ristrutturazione edilizia.

Nella guida dell’Agenzia delle entrate “Ristrutturazioni edilizie, le agevolazioni fiscali” è specificato che:

gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

Gli interventi agevolabili

Rientrano tra gli interventi agevolabili quelli di cui all’art.16-bis del DPR 917/86, TUIR, ossia quelli:

  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992);
  •  utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  •  effettuati per il conseguimento di risparmi energetico;
  • per l’adozione di misure antisismiche;
  • di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici;
  • ecc.

Le spese devono essere pagate con il c.

d bonifico parlante, dal quale deve risultare:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr
    917/1986;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone che hanno pagato la spesa detraibile.

I bonifici parlanti sono soggetti alla ritenuta dell’8% da parte della banca che dispone l’operazione di pagamento.

L’opzione per la cessione della detrazione

L’art.121 del D.L 34/2020, decreto Rilancio, prevede la possibilità di cedere la detrazione spettante anche per i lavori di ristrutturazione.

Infatti, in alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Nello specifico, la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta o lo sconto in fattura riguarda, per gli anni 2020 e 2021(2022 per il superbonus), gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia ecc);
  • riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus( sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi ecc);
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna(bonus facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 110%
  • Superbonus 110%.

E’ dunque ammessa anche la cessione del bonus ristrutturazione.

Ristrutturazione edilizia e comunione dei beni: la cessione della detrazione

Fatta tale ricostruzione, è lecito chiedersi se per gli immobili in comunione dei beni, sia possibile beneficiare della detrazione del 50% e optare per la cessione della stessa.

A chi spetta la decisione? 

Anche per gli immobili in comunione beni è possibile beneficiare della detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia. In alternativa alla detrazione è possibile optare per la cessione della stessa in favore del fornitore o di altri soggetti, anche se non hanno nulla a che vedere con la realizzazione dei lavori.

In caso di comunione dei beni è sempre chi ha sostenuto la spesa che decide se detrarre la stessa o cedere la detrazione. Rileva dunque l’intestazione delle fatture, eventualmente integrate se l’intestazione delle stesse non rispecchia precisamente la suddivisone della spesa.