Il bollo auto non è sempre oggetto di pagamento. Esiste, infatti, anche l’altro lato della medaglia. Ossia il rimborso bollo auto.

Vediamo come e quando lo si può avere.

Rimborso bollo auto: i casi in cui si può fare domanda

Il rimborso bollo auto può essere richiesto solo in specifici casi. In dettaglio, ciò può avvenire in queste ipotesi:

  • doppio pagamento di un bollo di competenza di uno stesso anno
  • pagamento di un importo in più rispetto a quanto effettivamente dovuto
  • bollo pagato nonostante non era dovuto (in tutto o in parte).

Il rimborso non è automatico ma occorre presentare apposita richiesta alla Regione di competenza (il bollo è di competenza regionale).

La domanda deve essere presentata entro i 3 anni successivi all’anno tributario di riferimento.

Le Regioni possono stabilire importi minimo per il rimborso. Ad esempio, la Regione Campania stabilisce che non si procede a rimborsi di somme pari o inferiori a 30 euro.

La documentazione da allegare alla domanda

Attualmente, chi intende presentare domanda di rimborso bollo auto, deve allegarvi la seguente documentazione:

  • se il rimborso è chiesto per doppio pagamento:
    • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare
    • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido
    • fotocopia della carta di circolazione
  • in caso rimborso per pagamento di un importo maggiore rispetto al dovuto
    • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso
    • fotocopia della carta di circolazione
  • nell’ipotesi di rimborso per versamento non dovuto
    • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare
    • fotocopia dell’atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell’atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

Il rimborso avviene secondo la modalità che si è indicato nella domanda (c/c postale, bancario, assegno circolare, ecc.).

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