Il bollo auto deve essere pagato da chi è proprietario del veicolo alla data di scadenza. La tassa colpisce il possesso dell’auto ed è di competenza regionale.

C’è poi la parte relativa al superbollo, ossia l’addizionale erariale al bollo che si paga solo laddove il veicolo superi una certa potenza. Il superbollo ha la stessa scadenza del bollo anche se la quota finisce direttamente nelle casse dello Stato e non della Regione.

Ci sono, tuttavia, tre casi in cui il cittadino può procedere a non pagare il bollo trovandosi nella ragione per non farlo.

Si tratta di tre casi che possono configurarsi quando si riceve una cartella di pagamento in cui è contestato l’omesso versamento.

La prescrizione del bollo auto: quando non bisogna pagare la cartella?

Una prima ipotesi è quella in cui si riceve una cartella di pagamento in cui si contesta l’omesso versamento del bollo, il quale nel frattempo è però andato in prescrizione.

Il bollo auto, ricordiamo, ha un termine di prescrizione di 3 anni.

Quindi, ad esempio, il bollo auto in scadenza nel 2021 si prescrive entro il 31 dicembre 2024. Così come entro il 31 dicembre 2021 si prescrive quello di competenza del 2018.

Bisogna, tuttavia, prestare attenzione ad una eventuale interruzione del termine di prescrizione. L’interruzione si verifica, ad esempio, se nel corso del triennio la Regione abbia inviato un avviso di omesso pagamento, invitando il contribuente a mettersi in regola entro un determinato periodo di tempo.

Ad ogni modo a fronte di una cartella di pagamento con bollo prescritto, il contribuente può far valere le proprie ragioni presentando istanza di autotutela (in modo da ottenere l’annullamento della cartella stessa) oppure presentando ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

Bollo auto non dovuto: gli altri casi

Altri due casi in cui se si riceve una cartella di pagamento bollo auto si può non pagare, sono quelli riguardanti un difetto nella cartella stessa.

In dettaglio, si tratta del caso in cui, ad esempio, la somma che viene richiesta a pagamento non distingue tra l’importo dovuto a titolo di bollo e quello dovuto a titoli di interesse per il ritardato pagamento.

Altra ipotesi è quella in cui si riceve la cartella di pagamento senza aver prima ricevuto un avviso di pagamento da parte della Regione.

In entrambi i casi il cittadino può presentare autotutela (difficilmente in questi casi va a buon fine) oppure fare direttamente ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

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