La revisione della patente è un passaggio obbligato per i tutti i possessori del documento di guida. Generalmente si fa periodicamente ogni 10 anni fino a 50 anni di età e poi ogni 5 anni.

La revisione della patente serve per verificare la sussistenza dei requisiti psicofisici per la idoneità alla guida. La procedura è prevista dalla legge e la revisione si consegue a seguito di visita medica locale.

Revisione della patente, quando va fatta

A disciplinare i casi di revisione della patente è l’art.

128 del codice della strada. Il caso più noto e frequente di revisione della patente è quello della scadenza del documento. In questo caso si parla di rinnovo della patente.

Vi sono poi casi particolari che la legge elenca al codice della strada. Si tratta di tutti i casi in cui il medico, ravvisate patologie che possano compromettere o rendere incompatibile l’idoneità alla guida, rinvia l’automobilista all’ASL. Così, anche in caso di coma superiore a 48 ore o a seguito di incidente grave.

La revisione della patente è disposta dalle autorità anche a coloro che guidano in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. In questi casi sono le forze dell’ordine a disporre l’obbligo di revisione presso i medici accertatori.

Anche per chi commette infrazioni che portano all’azzeramento dei punti della patente è prevista la revisione. E’ la Motorizzazione Civile a comunicare e disporre la revisione della patente a coloro che non hanno più punti.

Sospensione documento di guida e multe

A chi non si sottopone agli accertamenti nei termini prescritti è disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti. La sospensione decorre dal giorno successivo alla notifica che invita all’accertamento ai fini della revisione. Gli automobilisti devono quindi sottoporsi al più presto alla visita medica presso l’ASL.

La multa per chi fosse colto a guidare nel periodo di sospensione della patente corrisponde al pagamento di una somma che va da 168 a 678 euro con la sanzione accessoria della revoca del documento di guida.

Il provvedimento di revisione della patente può essere impugnato entro 30 giorni dalla notifica dell’atto. Così come può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni, come previsto dall’art. 204 del codice della strada.