La presentazione di una dichiarazione tardiva di attestazione dei requisiti, non salva la start-up all’applicazione delle sanzioni pecuniarie. Infatti, il ravvedimento si perfeziona effettuando l’adempimento omesso nonchè versando la relativa sanzione ridotta. Si è espresso in tal senso il Ministero dello sviluppo economico con il parere n°56979 del 4 marzo scorso. Il parere prende spunto da una richiesta presentata da uno studio commerciale che ha presentato, per conto di una Start-up, una tardiva attestazione dei requisiti, senza versare la sanzione in ravvedimento.

Da qui, la camera di Commercio competente ha giustamente erogato la sanzione, precisando che l’adempimento prevedeva una scadenza ordinaria coincidente con la data del 30 luglio 2020. E’ comunque salva la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese considerato che l’attestazione è stata presentata prima di eventuali procedimenti amministrativi da parte della Camera di Commercio competente. Infatti, il ravvedimento è ammesso nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l’obbligo doveva essere adempiuto e l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

 

I requisiti e i vantaggi per le start-up innovative

Le start-up beneficiano di una serie di agevolazioni ossia:

  • esclusione dalla disciplina delle società di comodo;
  • esenzione dal versamento dell’imposta di bollo;
  • i crediti di imposta in favore delle nuove assunzioni ecc.

Anche per chi investe nelle start-up può beneficiate di detrazioni e deduzioni particolarmente vantaggiose.

Affinché un’impresa possa essere definita start-up è necessario che siano rispettati una serie di requsiti richiamati all”art. 25 comma 2 del D.L. 179/2012.

A tal proposito, è considerata  start-up, la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato, in possesso di specifici requisiti, tra i quali:

  • è di nuova costituzione o comunque è stata costituita da non più di 5 anni;
  • ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • presenta (a partire dal secondo anno di attività) un valore annuo della produzione (risultante dall’ultimo bilancio approvato da non più di sei mesi) non superiore a 5 milioni di euro;
  • distribuisce e non ha distribuito utili;
  • non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di aziendao di ramo di azienda;
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e lacommercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • ecc.

La perdita dei requisiti

Anno per anno, le start-up così come le PMI innovative, sono tenute a confermare il possesso dei suddetti requisiti, ai fini della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese.

L’eventuale inadempimento comporta la cancellazione dalla sezione speciale.

Nello specifico: entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa, deve attestare il mantenimento dei suddetti requisiti. Presentando apposita dichiarazione al Registro delle imprese.

In caso di perdita dei requisiti, entro 60 gg  la start-up è cancellata dalla sezione speciale del Registro delle imprese. Ad ogni modo, permane ‘iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Attenzione: alla perdita dei requisiti e’ equiparato il mancato deposito della dichiarazione di mantenimento degli stessi.

Difatti, l’omessa presentazione dell’attestazione che conferma il possesso dei requisiti di start-up comporta la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese.

L’adempimento in parola vale anche per le PMI innovative, art.4 D.L. 3/2015.

La cancellazione è disposta con provvedimento del conservatore impugnabile come da novità introdotta dal decreto semplificazioni ( si veda l’art.40 commi 9 e 10 del D.L. 76/2020, decreto semplificazioni).

Le tempistiche per l’anno 2020

In base a quanto visto finora, entro 60 giorni dall’omessa attestazione dei requisiti, la Start-up è cancellata dalla sezione speciale.

Come da Circolare MI.Se. n° 1/V del 10 settembre scorso, il Ministero è ritornato sull’adempimento in esame ossia sull’attestazione dei requisiti. Alla luce delle novità introdotte dal D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, che è intervenuta sui termini di approvazione del bilancio (portandoli a 180gg), termine a partire dalla quale decorrono i 30 giorni entro i quali deve essere presentata l’attestazione del mantenimento dei requisiti.

Da qui, con la suddetta circolare, il Ministero ha chiarito che:

  • la dilazione dei termini per l’approvazione dei bilanci d’esercizio, disposta dall’articolo 106 del DL 18 del 2020 (Cura Italia),
    fissato, in deroga, in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale,
  • ha inciso altresì sulla tempistica per presentare l’attestazione dei requisiti.

Tutte le start-up e le PMI avevano possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti. Trenta giorni dall’approvazione del bilancio.

A tal proposito, considerate le previsioni del decreto Cura Italia, i sessanta giorni dalla perdita dei requisiti o dalla mancata presentazione dell’attestazione: decorrono dal 1° agosto e
si esauriscono al 30 settembre. In questo arco temporale, fino al momento in cui le Camere di Commercio competenti non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni dall’omessa attestazione), è ammesso il ravvedimento operoso. Con deposito tardivo dell’attestazione.

Il ravvedimento è ammesso entro il 30 settembre. Per la precisione, il ravvedimento è ammesso nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l’obbligo doveva essere adempiuto e l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio (la cancellazione).

Proprio su tale ultimo passaggio il Ministero si è soffermato con il  parere n°56979 del 4 marzo 2021.

Requisiti Start-up innovative: l’attestazione tardiva non salva dalla sanzione pecuniaria

Il parere n° 56979 del Ministero dello sviluppo economico, prende spunto da una richiesta presentata da uno studio commerciale che ha trasmesso, per conto di una Start-up, una tardiva attestazione dei requisiti, senza versare la sanzione in ravvedimento.

Da qui, la camera di Commercio competente ha erogato la sanzione per tardività dell’attestazione. Precisando che l’adempimento prevedeva una scadenza ordinaria coincidente con la data del 30 luglio 2020.

Il Ministero ha ribadito che il ravvedimento è ammesso nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l’obbligo doveva essere adempiuto e l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio. Da qui l’attestazione presentata a settembre in ravvedimento si considera valida ma comunque tardiva. Ciò comporta che il ravvedimento salva dalla cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese ma non dalla sanzione pecuniaria connessa alla tardività dell’attestazione.

 

Di conseguenza, è da considerarsi legittima la sanzione di 206 € euro comminata dalla Camera di commercio competente.