In alcuni casi i contribuenti soggetti al regime forfettario possono fuoriuscire dal regime, ma in questo caso quali sono le conseguenze sull’Iva?

A partire dal 2017 i soggetti in regime forfettario possono fuoriuscire dal regime nei seguenti casi:

se si supera il limite ricavi/compensi imposti dalla norma o se si superano i limiti imposti per le spese per l’impiego dei lavoratori o il costo complessivo dei beni strumentali ma anche se si supera il limite stabilito per il reddito di lavoro dipendente (che non può essere superiore a 30mila euro)

in caso si verifichi una fattispecie di esclusione derivante da adozione di regimi speciali Iva, non residenza, esercizio di attività di cessione di immobili e di mezzi di trasporto nuovi, partecipazione a società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti

Ma la fuoriuscita dal regime forfettario e il passaggio al regime ordinario ha degli importanti riflessi sull’Iva poichè, così come stabilito dal comma 61, dell’articolo 1 della legge 190 del 2014, bisognerà effettuare la rettifica della detrazione dell’imposta connessa al mutamento del regime in detrazione.

L’Iva indetraibile diventerà quindi Iva detraibile in riferimento a tutti i beni e servizi non ancora utilizzati o ceduti esistenti al 31 dicembre dell’ultimo anno di imposta di permanenza nel regime forfettario.

La rettifica in favore dell’Iva andrà eseguita su tutti i beni mobili entrati in funzione da meno di 5 anni e sui beni immobili acquistati da meno di 10 anni, per i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro, invece, la rettifica non va effettuata.

Quali sono i beni che, quindi, saranno interessati dalla rettifica dell’Iva?

  • Innanzitutto tutte le rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2016 per le quale sarà necessario rettificate l’intero ammontate dell’Iva a credito non detratta all’acquisto
  • Tutti i servizi non utilizzati al 31 dicembre 2016 per i quali andrà rettificato l’intero ammontare dell’Iva a credito non detratta all’acquisto
  • I beni mobili per i quali non è scaduto il quinquennio per i quali andrà rettificata l’Iva in riferimento ai quinti di imposta per quanti sono gli anni mancanti alla scadenza dei 5
  • I beni immobili per i quali non è scaduto il decennio per i quali andrà rettificata l’Iva in riferimento ai decimi di imposta per quanti sono gli anni mancanti alla scadenza dei 10