Il regime forfetario «È un regime fiscale agevolato, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni.

La legge di bilancio 2019 ne ha ampliato l’ambito applicativo, innalzando la soglia limite dei ricavi/compensi ed eliminando gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali».

Al reddito imponibile, calcolato ai sensi della legge n. 145/2018, si applica un imposta sostitutiva pari al 15 % (5 % nei primi 5 anni d’attività)».

Sembrerebbe definitivamente tramontata l’idea del secondo scaglione oltre i 65 mila euro di fatturato, e la determinazione della base imponibile in modo analitico attraverso la differenza tra costi e ricavi.

Nella sostanza, anche per il 2020, le regole del regime forfettario dovrebbero restare invariate, salvo i nuovi requisiti per l’accesso e il mantenimento del regime.

Possibilità di esclusione

Non possono accedere a questo regime, sostanzialmente, tutti coloro che, oltre a svolgere la libera professione, percepiscono redditi da lavoro dipendente o da pensione superiori o uguali a 30.000 euro lordi l’anno.

In particolare, si legge nell’art. 1,comma 57, della legge n. 190/2014 d-ter, l’inapplicabilità del regime forfettario, come avveniva in passato, in capo ai: «soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».

Reintroduzione, a partire dal primo gennaio 2020, dell’esclusione di chi abbia sostenuto, all’interno dell’anno d’imposta precedente, spese per dipendenti o collaboratori superiori o uguali a 20 mila euro.

Infine, non viene introdotto l’obbligo di emettere fattura elettronica ai titolari di questo regime, ma vengono previsti meccanismi premiali: «per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno».

 

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