È stata, almeno pero ora, smentita, nell’interrogazione parlamentare di qualche giorno fa, il regime forfettario con flat tax al 23% in sostituzione di quella del 15% attualmente prevista.

Flat tax 15% per il regime forfettario

Sulla base della normativa vigente, il contribuente che agisce in regime forfetario, determina il reddito d’impresa o di lavoro autonomo da assoggettare a tassazione, applicando al reddito conseguito dall’attività stessa un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice ATECO.

Dal reddito non si deducono i costi inerenti all’attività, salvo i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per legge.

Il forfettario, inoltre dal reddito d’impresa o lavoro autonomo non deduce e non detrae nemmeno gli oneri personali (spese sanitarie, interessi mutuo abitazione principale, ecc.).

Su reddito imponibile determinato come sopra indicato, si applica una flat tax del 15% che è sostitutiva dell’IRPEF, addizionali e dell’IRAP.

Regime forfettario con flat tax al 5%: i requisiti da rispettare

Il soggetto che apre partita IVA e che avendone i requisiti (comma 54 Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni) e non rientrando in nessuna causa di esclusione (dal regime stesso (comma 57 Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni), sceglie come regime fiscale il forfettario, può inoltre, per i primi 5 anni di attività, beneficiare della flat tax del 5% (e non del 15%).

L’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% per il forfettario, tuttavia, è possibile solo laddove sono rispettati congiuntamente le condizioni di cui al comma 65 della stessa Legge n. 190 del 2014, ossia:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da esercitare in regime forfettario non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54 (ossia a 65.000 euro).

Regime forfettario con flat tax al 23%: per adesso non è una proposta di lavoro

Il Direttore Generale delle Finanze del MEF, Fabrizia Lapecorella, nel corso dell’audizione parlamentare del 26 marzo 2021, aveva proposto alcune importanti modifiche al regime forfettario, tra cui l’innalzamento della flat tax dal 15% al 23% (che rappresenta l’aliquota IRPEF del primo scaglione reddituale).

Il fondamento della proposta veniva giustificato sul piano dell’equità orizzontale, visto che rispetto al forfettario esistono “Soggetti che percepiscono redditi di altra natura e che subiscono un livello di tassazione decisamente superiore”.

Secondo la professoressa Lapecorella, qualora si volesse salvaguardare la semplificazione degli adempimenti prevista per il forfettario e al contempo ridurre tale disparità di trattamento fiscale, il suggerimento potrebbe essere individuato proprio nell’aumento dell’aliquota d’imposta sostitutiva al livello della prima aliquota dell’Irpef (vedi anche Regime Forfettario, l’aumento dell’aliquota al 23% non è più un’ipotesi remota, adesso lo chiede il MEF).

Sul punto, ora sembra si intenda far marcia indietro. Infatti, qualche giorno fa il sottosegretario all’economia, Maria Cecilia Guerra, nel corso di un’interrogazione parlamentare ha dichiarato che la suddetta ipotesi di incremento non rappresenta una proposta di lavoro in questo momento.

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