Dopo diverse interrogazioni parlamentari e la pubblicazione della risoluzione n. 7 / E del 11 febbraio 2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate non vi è più spazio a possibili interpretazioni normative circa le nuove cause ostative del Regime Forfettario, e da quando esse entrano in vigore.

Tutti i titolari del regime forfettario che nel 2019 hanno erogato più di 20 mila a dipendenti e collaboratori, o che hanno percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 30 mila euro sono da considerarsi già escluse dal Regime Forfettario con decorrenza dal primo gennaio 2020.

Regime forfettario e risoluzione dell’Ade

Attraverso il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, sono stati fissati nuovi l’imiti d’accesso (e quindi anche d’esclusione) al regime forfettario.

Fatto salvo il limite dei 65 mila euro di fatturato, la normativa, inserita in legge di bilancio 2020, prevede altre due cause di esclusione:

  • I contribuenti, nel periodo d’imposta considerato, non possono avere redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 30 mila euro;
  • Non possono aver erogato più di 20 mila euro di compensi in favore di dipendenti o collaboratori.

I chiarimenti dell’Ade

L’agenzia delle entrate, attraverso la risoluzione sopra indicata, fra le altre cose, chiarisce quanto segue: “Con riferimento all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, si osserva che le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato”.

Per tale motivo, tutti ci titolari di questo regime che nel 2019 hanno erogato più di 20 mila a dipendenti e collaboratori, o che hanno percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 30 mila euro sono da considerarsi già escluse dal Regime Forfettario con decorrenza dal primo gennaio 2020, con conseguente ingresso nel regime di partita Iva ordinario.

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