L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 554 del 23 novembre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito a una delle cause ostative del regime forfetario.

In particolare, quella che prevede l’esclusione per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli stessi esercenti. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante, un professionista titolare di regime forfettario, intende costituire una società a responsabilità limitata insieme ad altri quattro soggetti, per l’esercizio in comune di un’attività riconducibile a quella già svolta autonomamente dallo stesso contribuente.

La partecipazione dei cinque soci nella costituenda società sarebbe paritaria (20 per cento delle quote ciascuno). Inoltre, specifica l’istante, tra i soci non esistono vincoli di parentela.

Alla luce di quanto detto, il contribuente chiede il parere dell’Amministrazione finanziaria in merito all’operatività, nel caso rappresentato, della causa ostativa che prevede l’esclusione dal regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Causa ostativa al Regime Forfettario

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, in particolare, per quel che qui rileva la lettera d) del comma 57:

“non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.

La circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

  1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
  2. dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Quanto alla nozione del “controllo indiretto”, l’Agenzia chiarisce che, sono considerate società controllate:

  1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria. Si computano anche i voti dei familiari.

Inoltre, per l’attivazione della causa ostativa, la SRL deve esercitare attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni.

Al riguardo è necessario considerare l’attività effettivamente svolta in concreto dal contribuente e dalla società controllata, indipendentemente dai codici ATECO dichiarati.

In assenza di una di queste condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può rimanere nel regime forfetario.

Decorrenza della causa ostativa

Per quanto riguarda la decorrenza della causa ostativa, la stessa circolare 9/2019 precisa che a rilevare è l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente.

Solo nell’anno di applicazione del regime, infatti, può essere verificata la riconducibilità delle attività della srl a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.

Dunque, il contribuente può aderire per l’anno di costituzione della società al regime forfetario, e, se accertata l’esistenza, decadrà dal regime nell’anno successivo.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nel caso in esame, ritiene che la clausola non sia operativa in quanto nella neocostituita srl facente capo a cinque soggetti non legati da alcun vincolo di parentela con il 20% delle quote ciascuno, non sussisterebbe alcun controllo di diritto, né influenza dominante sulla costituenda società, né rapporti di parentela tra i soci.

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