L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 641 del 31 dicembre 202°, fornisce utili chiarimenti relativamente al regime di favore che trasforma i crediti deteriorati in crediti d’imposta di cui all’art. 44-bis del D.L. n. 34 del 2019. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito dell’istante

L’Istante, una società che svolge attività bancaria, attività di investimento e gestione di portafogli di crediti, ha intenzione di procedere, entro il 31 dicembre 2020, alla cessione di un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti bancari e leasing erogati da vari enti creditizi.

Tali crediti sono stati originariamente acquistati mediante veicoli di cartolarizzazione controllati di diritto dalla Società, sottoscrivendo dei titoli junior da essi emessi.

Nel mese di luglio 2020 tutti i crediti sono stati acquistati dalla Società con una complessa attività di “smontaggio” delle operazioni di cartolarizzazione e trasferiti a una srl “veicolo”.

Entro il 31 dicembre 2020, l’istante intende riacquistare i titoli attraverso l’ulteriore “smontaggio” della suddetta Srl.

I crediti saranno poi venduti a investitori mediante cessione ad altre società di cartolarizzazione. Le quali non saranno controllate dall’istante né dal suo controllante.

Ciò premesso, la Società, che non è parte originaria dei contratti che hanno generato i diritti di credito oggetto del portafoglio in esame, chiede all’Agenzia delle entrate se alle cessioni dei Crediti effettuate dalla Società sia corretto applicare il regime di favore che trasforma i crediti deteriorati in crediti d’imposta di cui all’art. 44-bis del D.L. n. 34 del 2019.

Regime di favore che trasforma i crediti deteriorati in crediti d’imposta

L’articolo 44 bis del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 prevede che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della cessione.

La medesima disposizione stabilisce, inoltre, che “in caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito”.

Sulla base di tale chiarimento è possibile affermare che rientrano nella disciplina in esame anche i crediti acquisiti da soggetti terzi e che, in tal caso, assume rilevanza il valore di acquisto del credito.

Nel caso in esame, pertanto, l’istante potrà beneficiare della disciplina in esame.

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