Molti contribuenti non sanno come dichiarare i redditi esteri di lavoro dipendente e, di conseguenza, quali sono le imposte dovute allo Stato. La normativa fiscale internazionale non risulta essere così semplice da interpretare.

E’ importante capire quali sono questi obblighi, quando sorgono e come procedere in modo corretto. In tal modo, si eviteranno brutte sorprese come avvisi di accertamento per precedenti dichiarazioni omesse, imposte evase.

Quali elementi bisogna verificare? Come procedere?

Come dichiarare i redditi esteri di lavoro dipendente: residenza da verificare

Il primo step consiste nel verificare la residenza.

A livello fiscale, chi risulta iscritto all’Anagrafe italiana da almeno 183 giorni (se l’anno è bisestile, 184) viene considerato automaticamente residente in Italia per tutto l’anno solare.

Avendo la residenza in Italia (vale anche per i cittadini non italiani), il contribuente deve sapere che il nostro Paese applica il cosiddetto “principio della tassazione mondiale” con l’obbligo di dichiarare al Fisco tutti i redditi percepiti in qualsiasi nazione.

Analisi della Convenzione contro le doppie imposizioni e credito d’imposta

Il secondo step è esaminare la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia ed il Paese estero da cui proviene il reddito di lavoro dipendente.

Il modello convenzionale OCSE, per evitare una doppia tassazione, prevede due metodi: metodo dell’esenzione e del credito d’imposta. Il nostro Paese, ai sensi dell’art. 165, c.1, TUIR, adotta il secondo metodo, ovvero il credito d’imposta.

Si considera definitivo il pagamento delle imposte estere quando queste non sono ripetibili oppure è già stata presentata la denuncia dei redditi nel Paese estero di competenza o esiste un’apposita certificazione di definitività dell’imposta che viene rilasciata dall’Autorità estera.

Reddito da dichiarare basato sulle retribuzioni convenzionali

Secondo l’art. 51, c. 8-bis del TUIR, il reddito di lavoro dipendente percepito all’estero in via continuativa per soggetti che soggiornano nel Paese estero oltre i 183 giorni, viene determinato in base alle retribuzioni convenzionali (in sostituzione di quelle effettive).

Queste ultime vengono definite ogni anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Quindi, i redditi da indicare nel Quadro RC devono corrispondere a quelli riportati nelle tabelle approvate con decreto ministeriale ogni anno.

Come compilare la dichiarazione: Quadro RC, RP e CE

Vediamo come compilare la dichiarazione in base a 3 differenti sezioni:

– Quadro RC: andrà riportato l’importo delle retribuzioni effettive per l’anno fiscale italiano al netto di trattenute ed aumentate di eventuali benefit, ovvero l’importo delle retribuzioni convenzionali con il numero delle giornate di lavoro (non serve inserire il codice fiscale del datore di lavoro estero);

Quadro RP: in questo quadro bisogna inserire i contributi obbligatori sui redditi secondo la tassazione italiana e non dedotti in anticipo del totale delle retribuzioni, i contributi facoltativi ed ogni altra eventuale spesa ammessa dalla normativa tributaria italiana;

Quadro CE: va compilato inserendo i dati identificativi dello Stato, reddito e imposta estera. Sarà il software, una volta indicato il reddito complessivo, ad eseguire il ricalcolo per ottenere l’importo del credito d’imposta spettante al contribuente.