Con il maxiemendamento cambiano diversi provvedimenti che erano stati inseriti nella Legge di bilancio 2023. Oltre allo stralcio delle cartelle, al reddito di cittadinanza, ecc, sono oggetto di modifica anche le disposizioni relative al c.d. ravvedimento speciale che interessa anche i contribuenti in regime forfettario. Infatti, il maxiemendamento rivede la portata della novità, restringendo la lista delle violazioni che possono essere oggetto di sanatoria.

Stiamo andando verso l’approvazione finale della Legge di bilancio 2023 che dovrà avvenire entro il 31 dicembre se si vuole evitare l'”esercizio provvisorio”.

Come ogni anno, è iniziata la lotta contro il tempo, ma anche questa volta la Manovra dovrebbe tagliare il traguardo senza ritardi.

Vediamo quali sono le novità rispetto al ravvedimento speciale dopo il deposito da parte del Governo del maxiemendamento.

Il ravvedimento speciale nella Legge di bilancio 2023

L’art.40 dell’attuale bozza della Legge di bilancio 2023 prevede il c.d. ravvedimento speciale delle violazioni tributarie.

In particolare, possono essere sanate le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi quelle definibili ai sensi degli articoli 38, definizione agevolata degli avvisi bonari e 39, definizione agevolata irregolarità formali.

Il ravvedimento speciale si perfeziona con il pagamento:

  • di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e
  • agli interessi dovuti.

Detto ciò, il pagamento del dovuto potrà essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo.

Con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Attenzione, sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Cosa cambia con il maxiemendamento?

Con il maximendamento viene inserito il riferimento alle violazioni commesse rispetto alle “dichiarazioni validamente presentate” (dichiarazione dei redditi, Iva, 770, ecc). Dunque, di conseguenza, l’omessa dichiarazione non potrà essere sanata.

Viene confermato che: condizione per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600).

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva:

  • il ravvedimento agevolato decade,
  • sono iscritti a ruolo le imposte dovute, gli interessi e la sanzione in misura piena.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Il ravvedimento speciale non riguarderà i contribuenti che intendono sanare violazioni rispetto ad attività finanziarie e patrimoniali costituite all’estero. In sostanza il quadro RW non può essere sanato.