La Legge di bilancio 2023, contiene una norma che consente a imprese, professionisti e privati, di sanare eventuali violazioni tributarie versando una sanzione ridotta a 1/18; in particolare, una volta verificata la violazione commessa, la sanzione prevista per legge per quella violazione dovrà essere versata con una riduzione a 1/18. Così ad esempio, se il contribuente volesse sanare una dichiarazione infedele, prenderà a riferimento la sanzione del 90% e alla stessa applicherà la suddetta riduzione; nei fatti, la sanzione da pagare sarà pari al 5%; oltre alla sanzione, dovranno essere pagate per intero le maggiori imposte dovute e gli interessi.

Il ravvedimento speciale, opererà in deroga alle regole ordinarie di ravvedimento operoso.

La chance di ravvedimento speciale riguarda anche i contribuenti in regime forfettario.

Il ravvedimento speciale nella Legge di bilancio

Il ravvedimento speciale è inserito all’art. 40 della Legge di bilancio 2023.

La “sanatoria” riguarda  le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi  degli articoli 38, definizione agevolata degli avvisi bonari e 39, definizione agevolata irregolarità formali.

Ai fini del ravvedimento speciale, il contribuente pagherà:

  •  un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge,
  • oltre all’imposta e
  • agli interessi dovuti.

Detto ciò, il pagamento del totale dovuto potrà essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo. Con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Attenzione, sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Condizione per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

Detto ciò, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva:

  • il ravvedimento agevolato decade,
  • sono iscritti a ruolo le imposte dovute, gli interessi e la sanzione in misura piena.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Ravvedimento speciale anche per il regime forfettario

La chance di ravvedimento speciale, potrà essere sfruttata anche da chi opera in regime forfettario.

Ad esempio, potranno essere sanate violazioni quali l’omesso o carente versamento d’imposta, la dichiarazione tardiva, la dichiarazione infedele, ecc.

Attenzione, in base a come è scritta oggi la norma, sembrerebbero sanabili anche le violazioni prodromiche rispetto alla dichiarazione dei redditi quale può essere l’omessa fatturazione.

Da qui, ad esempio, sempre rimanendo sul regime forfettario, la sanatoria può riguardare la sanzione di cui all’art.6 comma 2 del D.Lgs 471/1997:

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e’ punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Tali sanzioni potranno essere oggetto di ravvedimento speciale.