Ravvedimento speciale e definizione delle liti tributarie. Oggi è l’ultimo giorno entro il quale è possibile aderire alle due sanatorie che fanno parte della c.d. pace fiscale prevista con la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Vediamo in che modo è possibile sfruttare le due sanatorie. Per chi non ricorre entro oggi al ravvedimento speciale, rimane comunque la chance di ravvedimento operoso ordinario. Sempre se la violazione non sia stata già contestata. Tenendo conto delle differenze tra il ravvedimento speciale e quello ordinario.

Ravvedimento speciale e definizione delle liti

Il ravvedimento speciale è stato introdotto come alternativa al ravvedimento operoso ordinario. Ciò vale rispetto alle violazioni commesse con le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti.

Grazie al ravvedimento speciale è possibile sistemare la propria posizione con il Fisco pagando la sanzione minima prevista per la violazione commessa ridotta però a 1/18.

Per quanto invece riguarda la definizione delle liti, si tratta di una sanatoria tramite la quale è possibile chiudere i contenziosi con il Fisco. O con l’Agenzia delle Dogane. Versando un importo che è parametro allo stato del giudizio (grado del giudizio e se favorevole al Fisco o al contribuente) e al valore della controversia.

Ad esempio, in caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado);
  • del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).

Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Ravvedimento speciale e definizione liti. Ultimo giorno per la pace fiscale

Oggi è l’ultimo giorno per aderire alle due sanatorie.

Per quanto riguarda il ravvedimento, entro oggi sarà necessario:

  • pagare il totale o la prima rata di quanto dovuto ai fini della sanatoria;
  • rimuovere la violazione commessa.

La seconda e le 3° rata dovranno essere versate rispettivamente al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023.

Nel complesso, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023 (slitta al 2 ottobre). Le rate successive alla prima dovranno essere pagate: entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Definizione delle liti e rateazione

In merito alla definizione delle liti, entro oggi è possibile presentare all’Agenzia delle entrate istanza di definizione ma anche pagare il totale dovuto o la prima rata.

La rateizzazione, ammessa quando l’importo a debito supera i mille euro, può avvenire in rate mensili o trimestrali:

  • in un massimo di 20 rate di pari importo con una cadenza, per le rate successive alle prime tre, trimestrale;
  • ovvero in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile (articolo 1, comma 194, legge n. 197/2022).

Sia in caso di rateazione mensile o trimestrale, le prime tre rate scadono al: 30 settembre, la prima; 31 ottobre, la seconda; 20 dicembre, la terza.

Se il contribuente sceglie di dilazionare il pagamento in 20 rate, le successive 17 saranno dovute entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Se, invece, opta per la rateazione su 54 rate, le successive 51 rate mensili andranno pagate entro rate l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2024, fatta eccezione per dicembre, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Riassumendo…

  • Entro oggi è possibile sfruttare i benefici del ravvedimento speciale e della definizione agevolata delle liti tributarie;
  • rimane la chance di ravvedimento operoso ordinario per chi entro oggi non ricorre a quello speciale;
  • chi ricorre al ravvedimento speciale dovrà rimuovere entro oggi l’irregolarità commessa con la dichiarazione fiscale.