Dopo le novità introdotte dal decreto – legge n. 157 del 2021, i tempi per la cessione del credito nell’ambito dei bonus fiscali per la casa, potrebbe allungarsi rispetto a quanto avveniva in precedenza.

Ciò in virtù, di eventuali controlli preventivi che potrebbe essere effettuati sulla pratica da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa prevede il decreto contro le frodi

Il 12 novembre 2021 è entrato in vigore il decreto – legge n. 157 del 2021 contenente misure volte a contrastare le frodi nel campo della agevolazioni fiscali legate al bonus 110 e altri bonus casa (bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, bonus facciate, ecc.).

Diverse sono le novità.

Il decreto, in primis, estende l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione circa la congruità delle spese, anche nel caso in cui si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito a fronte di bonus casa diversi dal 110 (per il superbonus 110% l’obbligo del visto e dell’asseverazione era già previsto).

A seguito di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di comunicazione dell’opzione (da inviarsi entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa che dà diritto al beneficio fiscale).

Una volta effettuata la comunicazione, ricordiamo che poi il cessionario (ossia chi acquisisce il credito) deve accettare la cessione nel proprio cassetto fiscale e così la pratica è chiusa.

I controlli preventivi per la cessione del credito

Lo stesso decreto anti frode, tuttavia, stabilisce che, ora, l’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo (vedi anche Sconto in fattura e cessione del credito con controlli preventivi. Ecco chi rischia).

Se, dal controllo preventivo, i rischi risultano confermati, la comunicazione di cessione del credito non si considera effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione stessa.

Laddove, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione (30 giorni), la cessione del credito produce gli effetti previsti.

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