Controlli sulle cessione del credito e sullo sconto in fattura anche per il pregresso. Soggiacciono alle nuove regole del decreto “Antifrode”, anche i lavori ammessi ai vari bonus edilizi, superbonus, ristrutturazione, ecobonus, ecc, completati o in corso, per i quali non è stata ancora comunicata all’Agenzia delle entrate l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il visto di conformità per tutti i bonus edilizi

Con il decreto “Antifrode” entrato in vigore il 12 novembre, il Governo ha attivato una stretta contro i furbetti dei bonus edilizi.

Nelle ultime settimane, le operazioni condotte dalla Guardia di finanza hanno portato a galla numerose frodi perpetrate ai danni dello Stato. Le imprese in molti casi hanno richiesto prezzi esorbitanti per lavori che fino a poco tempo fa richiedevano meno della metà. Tanto alla fine avrebbe pagato lo Stato. Da qui, con il decreto citato, il Governo ha esteso l’obbligo di visto di conformità anche per gli altri bonus edilizi che sono oggetto di sconto in fattura o cessione del credito. Dunque, anche per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di ecobonus, bonus ristrutturazione ecc, sarà necessario il visto di conformità sulla documentazione che da diritto al bonus.

Visto di conformità che finora riguardava solo il superbonus 110%, non gli altri bonus casa.

Dunque, l’obbligo di apposizione del visto di conformità è esteso alle seguenti casistiche:

  • utilizzo della detrazione 110% nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  • cessione o sconto in fattura di tutti i bonus casa, non solo per il superbonus 110.

Cessione del credito, controlli anche su pratiche già approvate

L’estensione dell’obbligo di visto di conformità sulla documentazione a prova della spettanza del bonus non è l’unica novità.

Infatti, per tutti i bonus edilizi e non solo per il superbonus, il professionista incaricato deve attestare la congruità delle spese agevolate. A tal fine, il professionista dovrà fare riferimento  non solo ai prezzari individuati dal punto 13 allegato A del decreto “Requisiti” – D.M. 6 agosto 2020 (prezzari regionali e prezzari DEI) ma anche, per alcune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della Transizione ecologica.

Cosa succede ora nel rapporto privati e imprese laddove l’Agenzia delle entrate bloccherà le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito?

Si pensi ai  lavori su edifici condominiali o unifamiliari per i quali il privato ha accettato preventivi e fatturazioni con importi palesemente gonfiati. Senza aver ancora comunicato, alla data del 12 novembre, entrata in vigore del decreto “Antifrode”, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Non è del tutto chiaro come si evolverà la situazione. Non è escluso che privati e imprese finiranno davanti ad un Giudice per definire le responsabilità dell’uni o degli altri.

Fermo restando l’autonomia del Fisco nell’applicare le sanzioni, sulla base di una normativa confusionaria e in continua evoluzione.