Il Governo ha esteso l’obbligo di visto di conformità anche alla cessione della detrazione e allo sconto in fattura aventi ad oggetto gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus. Per il superbonus l’obbligo era già in essere.

Accanto a tali novità, viene però confermata la platea dei soggetti nei confronti dei quali può essere effettuata la cessione del credito. Nei fatti, non ci sono vincoli di alcun tipo.

Visto di conformità e controlli preventivi sulle cessioni e sullo sconto in fattura

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, (GU Serie Generale n.269 del 11-11-2021), è stato pubblicato il D.L. 157/2021, “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

Con tale decreto, il Governo ha esteso l’obbligo di visto di conformità anche per gli altri bonus edilizi che sono oggetto di sconto in fattura o cessione del credito. Dunque, anche per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di ecobonus, bonus ristrutturazione ecc, sarà necessario il visto di conformità sulla documentazione che da diritto al bonus.

Visto di conformità che finora riguardava solo il superbonus 110%, non gli altri bonus casa.

Dunque, l’obbligo di apposizione del visto di conformità è esteso alle seguenti casistiche:

  • utilizzo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  • cessione o sconto in fattura di tutti i bonus casa, non solo per il superbonus 110.

Inoltre, i professionisti devono assicurare la congruità delle spese per tutti i bonus casa.

Il quadro di rafforzamento di misure a contrato di frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche è completato con l’introduzione dei c.d controlli preventivi.

A tal fine, il decreto dispone che, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Si al visto di conformità ma permane l’assenza di vincoli soggettivi alla cessione

Accanto a tali novità, viene però confermata la platea dei soggetti nei confronti dei quali può essere effettuata la cessione del credito. Nei fatti, non ci sono vincoli di alcun tipo.

La cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute negli anni 2020 in avanti, è ammessa sempre nei confronti di “altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”. Anche se estranei al rapporto che ha generato la detrazione. Dunque la cessione può essere disposta anche in favore di chi non ha nulla a che vedere con la detrazione.

Nella circolare n. 24/E 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito, che la cessione può essere disposta in favore dei seguenti soggetti:

  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

Dunque, la cessione può avvenire anche in favore di soggetti privati e anche tra familiari.

Le stesse regole varranno anche per i prossimi anni. In virtù della proroga dei vari bonus casa contenuta nel DDL di bilancio 2022.